Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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Lett. b: l’UFSP riconosce i centri di perfezionamento d’intesa con la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Detti centri devono adempiere i criteri per il riconoscimento di cui all’articolo 7 capoverso 3.
Lett. c: oltre agli organi d’esame, vengono ora inclusi nell’elenco i centri di perfezionamento riconosciuti. L’elenco è pubblicato in Internet.
Lett. d: il precedente obbligo generale di vigilanza dell’UFSP sull’ente responsabile è sostituito da quello di vigilanza sugli organi d’esame e i centri di perfezionamento secondo l’articolo 13.
Lett. e‒h, nessuna modifica materiale: come finora, l’UFSP decide in merito a domande di equivalenza dei diplomi di formazione e di riconoscimento dell’esperienza professionale, tiene un elenco dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim e stabilisce un modello di certificato delle autorizzazioni speciali.
Lett. i, nuova disposizione: deve essere istituita una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali secondo l’articolo 16. L’UFSP ne determina la composizione.
4.5.2 Art. 13 Vigilanza (disposizione modificata)
L’articolo 13 definisce le competenze in materia di vigilanza assegnate all’UFSP.
Cpv. 1: l’UFSP esercita la vigilanza sugli organi d’esame e i centri di perfezionamento riconosciuti. Se le esigenze relative agli esami tecnici o ai corsi di perfezionamento non sono rispettate, l‘UFSP dispone di diversi strumenti per correggere gli organi d’esame e i centri di perfezionamento e, se necessario, farle rispettare.
Lett. a: se sussistono dubbi fondati che gli organi d’esame non svolgano l’esame tecnico secondo le esigenze summenzionate, è possibile chiedere loro informazioni o il rilascio di documenti pertinenti. L’UFSP può per esempio chiedere la pubblicazione delle domande d’esame o della loro valutazione per poter così stabilire se le domande sono chiare e formulate in modo univoco, se la chiave di risoluzione dell’esame tecnico identifica correttamente le risposte giuste e sbagliate e se la valutazione degli esperti è comprensibile e conforme alle esigenze di cui all’allegato 2.
Lo stesso vale per i centri di perfezionamento riconosciuti. Se per esempio sussistono indizi che i contenuti richiesti non siano correttamente impartiti dal punto di vista tecnico o siano ponderati in maniera errata, l’UFSP può chiedere ai centri di perfezionamento informazioni o la pubblicazione di documenti pertinenti.
Lett. b: se constata carenze nell’esame o nello svolgimento dei corsi di perfezionamento,
l’UFSP può emanare direttive vincolanti. Una direttiva può per esempio esigere che le domande d’esame vengano riviste o che la presentazione di un tema del corso di perfezionamento venga corretta dal punto di vista tecnico.
Cpv. 2 lett. a e b: se le carenze constatate non sono corrette e le specifiche direttive emanate dall’UFSP per farlo non vengono seguite, l’UFSP può, ai sensi del capoverso 2, revocare il riconoscimento a un organo d’esame (lett. a). Nell’ambito di un provvedimento di minore portata si potrebbe anche, previa corrispondente comminatoria, vietargli di condurre esami o sospenderne lo svolgimento fino a quando non abbia rimediato alle eventuali (gravi) carenze. In linea di principio non si può vietare a un centro di perfezionamento di svolgere un corso di perfezionamento. L’unica possibilità è in questo caso revocargli il riconoscimento come centro di perfezionamento se per esempio non adempie più i requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 (lett. b). Prima di adottare un provvedimento secondo il capoverso 2, si emette di norma un richiamo scritto in cui si indicano le prescrizioni e o gli obblighi non osservati e ‒ 20/35