Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale, necessità d’intervento e scopi
1.1 Introduzione dell’obbligo di perfezionamento
Il piano d’azione sui PF adottato nel 2017 richiedeva, per l’impiego a titolo professionale e commerciale di prodotti fitosanitari, la concretizzazione e l’attuazione dell’obbligo di perfezionamento per le autorizzazioni speciali rilasciate dal DATEC. In seguito l’ORRPChim è stata riveduta con l’introduzione, fra gli altri, del nuovo articolo 10 capoverso 2. Il DFI può di conseguenza disciplinare i dettagli relativi al perfezionamento obbligatorio necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali rilasciate nel settore di propria competenza.
Tale obbligo di perfezionamento è giustificato, fra l’altro, dai rapidi cambiamenti delle esigenze giuridiche e della situazione in fatto di ammissione dei biocidi appartenenti alla categoria dei rodenticidi (tipo di prodotto 14 secondo l’all. 10 dell’ordinanza sui biocidi, OBioc;
RS 813.12) e degli insetticidi (tipo di prodotto 18 secondo l’all. 10 OBioc). La sua introduzione è peraltro appoggiata dalla maggior parte dei settori coinvolti.
1.1.1 Obbligo di perfezionamento per i titolari dell’autorizzazione speciale secondo l’OLAFum
La durata di validità dell’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è già limitata a cinque anni nel diritto vigente (art. 1 cpv. 3 OLAFum) e già oggi vengono condotti corsi di perfezionamento obbligatori. La precedente formulazione non precisava tuttavia le modalità di proroga dell’autorizzazione speciale. Con la presente revisione la sua validità è ora prorogata di volta in volta di cinque anni previa conclusione di un corso di perfezionamento. Come nella prassi attuale, il corso si conclude con un esame.
1.1.2 Obbligo di perfezionamento per i titolari dell’autorizzazione speciale secondo l’OADAP e l’OAL-
Par
È disciplinato per la prima volta l’obbligo di perfezionamento. Se non si dimostra di aver seguito un corso di perfezionamento entro cinque anni dalla conclusione della formazione per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale, la validità dell’autorizzazione speciale in questione scade e non può più essere rinnovata tramite un corso di perfezionamento. Concludendo un corso di perfezionamento la validità è invece prorogata di volta in volta di cinque anni. L’obbligo di perfezionamento è dunque organizzato come per l’OLAFum, ma con un’eccezione: per concludere con successo il corso di perfezionamento non si deve superare un esame. Viene solamente condotto un controllo di efficacia dell’apprendimento.
1.1.3 Obbligo di perfezionamento anche in caso di qualifiche equiparate
Sottostanno all’obbligo di perfezionamento anche le persone che dispongono di una qualifica equiparata o equivalente a un’autorizzazione speciale. Con ciò si intendono le autorizzazioni equiparate, i diplomi di formazione riconosciuti dall’UFSP oppure un’esperienza professionale riconosciuta come equivalente. Per essere ammissibili, le autorizzazioni devono provenire da Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); le attestazioni di riconoscimento di un’esperienza professionale devono concernere un’attività svolta o in uno di questi Stati, o in Svizzera. I diplomi di formazione possono essere riconosciuti anche se non provengono da uno di questi Stati.
1.1.4 Obbligo di perfezionamento anche per le autorizzazioni speciali limitate
L’obbligo di perfezionamento sussiste anche per le autorizzazioni speciali limitate all’impiego di determinati biocidi secondo l’articolo 2 capoverso 2 OALPar o OLAFum (p.es. insetticidi contro le vespe o le zanzare tigre). La durata dei relativi corsi di perfezionamento è abbreviata rispetto a quella delle autorizzazioni speciali illimitate e i contenuti sono orientati in funzione dell’autorizzazione speciale in questione.