Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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luogo dell’intervento diretto, i prodotti impiegati e la loro quantità, l’organismo o gli organismi bersaglio e la giustificazione del metodo scelto. A titolo di documentazione si può utilizzare per esempio un libretto di prova o un rapporto di lavoro, firmato dal titolare dell’autorizzazione speciale o dalla persona diretta. Istruzioni di lavoro specifiche all’impresa come quelle richieste dalla legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e dalla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) possono fungere da ulteriore strumento di documentazione delle istruzioni impartite. Analogamente all’OADAP, possono essere elaborate liste di controllo e documenti sui contenuti impartiti da mettere poi a disposizione della persona diretta.
5.4 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento
5.4.1 Art. 5 Esame tecnico (disposizione modificata)
Cpv. 1 e 3, nessuna modifica materiale: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capoversi 1 e 2 OADAP.
Cpv. 2, disposizione modificata: se l’autorizzazione speciale è limitata all’impiego di determinate categorie di prodotti antiparassitari di cui all’articolo 2 capoverso 1, anche le capacità e le conoscenze di cui si deve far prova secondo l’allegato 1 sono limitate di conseguenza.
Cpv. 4, nuova disposizione: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capoverso 3 OA-DAP.
5.4.2 Art. 6 Corso di perfezionamento (nuova disposizione)
Si veda in proposito il commento all’articolo 7 OADAP.
5.5 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS del DFI)
5.5.1 Art. 7‒10 (nessuna modifica materiale)
Si veda in proposito il commento agli articoli 8‒11 OADAP.
5.5.2 Art. 11 Riconoscimento limitato (nessuna modifica materiale)
Come finora, le attestazioni delle conoscenze (ossia le autorizzazioni di Stati membri dell’UE o dell’AELS, i diplomi di formazione riconosciuti o l’esperienza professionale in Svizzera) limitate all’impiego di determinati prodotti antiparassitari di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono anche riconosciute limitatamente a questi.
5.6 Sezione 5: Compiti dei servizi responsabili (analoga in tutte le OAS del DFI)
Per il commento alla sezione 5 o agli articoli 12‒16 OALPar si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 12‒16 OADAP.
5.7 Sezione 6: Tasse, emolumenti (analoga in tutte le OAS del DFI)
5.7.1 Art. 17 (disposizione modificata)
Si veda in proposito il commento all’articolo 17 OADAP.
5.8 Sezione 7: Disposizioni finali (disposizioni modificate, analoga in tutte le OAS del DFI)
Per il commento alla sezione 7 o agli articoli 18‒20 OALPar si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 18‒20 OADAP.
5.9 Allegato 1: Capacità e conoscenze richieste (disposizioni modificate)
Sono stati modificati i seguenti numeri:
Numero 1.3: Effetti degli antiparassitari