Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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Compendio

L’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) prescrive, per l’uso professionale o commerciale di determinate sostanze o preparati, il possesso di autorizzazioni speciali che sono precisate nelle ordinanze dipartimentali del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e nel Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DA-TEC). Le persone che intendono utilizzare a titolo professionale o commerciale determinante sostanze o preparati devono sostenere un esame o dimostrare di possedere le conoscenze necessarie.

Sono di competenza del DFI le seguenti ordinanze:

1. ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua

nelle piscine collettive (OADAP; RS 814.812.31);

2. ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in ge-

nerale (OALPar; RS 814.812.32);

3 ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con

fumiganti (OLAFum; RS 814.812.33).

In queste ordinanze sono disciplinati, fra gli altri, i dettagli relativi alle capacità e conoscenze richieste nonché alle altre modalità di ottenimento delle autorizzazioni speciali. Il DATEC è responsabile di altre autorizzazioni speciali per l’impiego professionale e commerciale di prodotti fitosanitari le cui pertinenti ordinanze, già rivedute, entreranno in vigore il 1° gen-

naio 2026.

Le revisioni totali previste mirano in particolare a rivedere il disciplinamento della vigilanza sugli organi coinvolti nella formazione per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali e concretizzare l’obbligo di perfezionamento per i relativi titolari.

Finora le offerte degli enti responsabili del perfezionamento sono state poco sfruttate e non esisteva alcun obbligo di assolvere corsi di perfezionamento. Con l’adozione delle revisione i titolari delle autorizzazioni speciali dovranno in futuro perfezionarsi entro cinque anni presso un centro di perfezionamento riconosciuto per prorogare la validità della propria autorizzazione speciale di altri cinque anni.

La vigilanza sugli organi d’esame che conducevano gli esami per l’ottenimento delle autorizzazioni speciali del DFI incombeva finora a due enti responsabili composti da rappresentanti delle associazioni professionali del settore dei prodotti antiparassitari e dei bagni pubblici interessate dal profilo tecnico. Da una valutazione dell’UFSP è emerso che il coordinamento tra le singole associazioni per quanto riguarda i requisiti degli esami relativi alle autorizzazioni speciali è impegnativo, il che ha portato a un’esecuzione disomogenea. Per garantire l’uniformità dell’esecuzione degli esami relativi alle autorizzazioni speciali, l’UFSP sarà ora chiamato a svolgere i compiti dell’ente responsabile, affiancato dalle attuali commissioni per il rilascio delle autorizzazioni speciali. Si intende garantire in questo modo che gli esami rispecchino il più possibile i requisiti pratici richiesti da tutte le cerchie interessate.

Situazione iniziale e contenuto dell’avamprogetto

Poiché molti articoli delle precedenti ordinanze di competenza del DFI sono stati oggetto di adeguamenti e sono state introdotte nuove disposizioni è stato necessario procedere a delle revisioni totali.