Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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1. Concretizzazione dell’obbligo di perfezionamento
Nella versione attualmente in vigore dell’articolo 10 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim; RS 814.81) è disposto un obbligo generale di perfezionamento per i titolari di autorizzazioni speciali. Non esistono ancora tuttavia direttive precise su come vada adempiuto tale obbligo.
Con l’approvazione del Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (PF) da parte del Consiglio federale, avvenuta il 6 settembre 2017, la situazione iniziale è cambiata: lo scopo del piano d’azione era ed è, infatti, dimezzare i rischi derivanti dall’applicazione di pesticidi. Per raggiungere questo scopo sono state formulate diverse misure, che hanno portato fra l’altro alle revisioni della ORRPChim e delle ordinanze del DATEC concernenti le autorizzazioni speciali per l’impiego professionale e commerciale dei prodotti fitosanitari.
Con la versione riveduta dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RU 2022 788), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, i Dipartimenti competenti possono, se necessario, stabilire le modalità della formazione continua obbligatoria per i titolari di autorizzazioni speciali, segnatamente la portata, il contenuto e le condizioni, nonché il riconoscimento e il controllo degli organi incaricati della formazione continua (art. 10 cpv 2 ORRPChim riveduta). La durata di validità dell’autorizzazione speciale del DATEC per l’impiego di prodotti fitosanitari è stata fissata a cinque anni e le persone che desiderano rinnovarla devono ora seguire ogni cinque anni una formazione continua (art. 9 cpv. 2 ORRPChim). L’obbligo di perfezionamento per le tre autorizzazioni speciali del DFI deve dunque essere concretizzato di conseguenza.
2. Riorganizzazione della vigilanza sulle autorizzazioni speciali del DFI
Tra il 2018 e il 2019 l’UFSP ha condotto una valutazione sull’utilità, l’organizzazione degli esami per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale e l’introduzione dell’obbligo di perfeziona-
mento per l’OADAP1, da cui è emerso fra l’altro che il coordinamento tra le singole associazioni per quanto riguarda i requisiti degli esami relativi alle autorizzazioni speciali è impegnativo, il che ha portato a un’esecuzione disomogenea. Nel rapporto di valuta-
zione si raccomandava pertanto all’UFSP di chiarire la situazione dell’ente responsabile.
Per garantire l’uniformità dei requisiti e delle condizioni quadro in materia di autorizzazioni speciali occorre procedere a una riorganizzazione della vigilanza sulla formazione e in particolare sull’esame finalizzati al loro ottenimento. La funzione di ente responsabile sarà in futuro assunta dall’UFSP, affiancato da una commissione per il rilascio delle autorizzazioni che accompagnerà la formazione e consiglierà fra l’altro l’UFSP sulle questioni a essa legate. Il coinvolgimento delle due commissioni per il rilascio delle autorizzazioni speciali esistenti mira ad assicurare che possano confluire nella formazione le esigenze sia del settore delle piscine collettive e della lotta antiparassitaria che delle autorità esecutive cantonali e delle altre cerchie interessate.
3. Posizione delle cerchie interessate
In una preconsultazione, nel quadro della quale sono state interpellati associazioni padronali, lavoratori, servizi cantonali, offerenti di corsi (organi d’esame) e altri specialisti, la maggior parte delle associazioni e delle istituzioni direttamente coinvolte si sono espresse a favore di
1 V. Rapporti di valutazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici e di protezione contro le radiazioni: 2018–2019 Valutazione dell'efficacia della formazione tecnica nel settore della disinfezione dell'acqua nelle piscine (in tedesco)