Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

con riferimento alle conseguenze previste ‒ si dà la possibilità di presentare delle osservazioni (diritto di essere sentiti).

4.5.3 Art. 14 Organi d’esame (disposizione modificata)

Lett. a‒e, disposizioni modificate: come finora, gli organi d’esame svolgono gli esami tecnici secondo l’allegato 2 (Regolamento concernente gli esami tecnici) e, per quanto concerne i contenuti, secondo l’allegato 1 (Capacità e conoscenze richieste), designano gli esperti, rilasciano le autorizzazioni speciali, le notificano all’UFSP e ne tengono un elenco non reso pubblico. Con l’aggiunta fatta alla lettera a, in base alla quale gli organi d’esame devono all’occorrenza offrire gli esami in tutte le lingue nazionali ufficiali, si garantisce che in Svizzera sia disponibile un’adeguata offerta di esami. Tale bisogno può sorgere in particolare quando in una regione linguistica non vengono offerti esami entro un lasso di tempo adeguato. In questo caso l’UFSP può, se necessario, obbligare un organo d’esame di un’altra regione linguistica a rispondere a questo bisogno, svolgendo un esame comunque previsto anche nella lingua della regione in cui non è offerto l‘esame (all. 2 n. 2 cpv. 2).

Lett. f, nuova disposizione: i documenti relativi agli esami tecnici devono essere conservati per due anni. In caso di ricorso contro la valutazione di un esame possono essere utilizzati come mezzi di prova o richiesti a posteriori in caso di perdita di dati. Se inoltre dal rapporto annuale o da altri indizi sorgono degli interrogativi ed è necessario richiedere dei giustificativi (art. 13 cpv. 1 lett. a), i documenti richiesti sono comunque disponibili presso gli organi d’esame. Per motivi di economia dei dati, gli organi d’esame devono tuttavia distruggere i documenti relativi all’esame tecnico non appena questi non sono più necessari (p. es. una volta scaduta la durata di validità delle autorizzazioni speciali dopo cinque anni).

Lett. g, nuova disposizione: nella pratica si chiedeva già oggi all’ente responsabile di presentare un rapporto all’UFSP sugli esami e/o su particolari fatti osservati durante il loro svolgimento. Questo compito di rendicontazione sarà in futuro affidato agli organi d’esami. Il rapporto mira ad aiutare a capire se i requisiti concernenti gli esami sono adeguati, se determinati temi tecnici non sono sufficientemente padroneggiati o se le domande non sono formulate chiaramente e danno quindi luogo a risposte errate.

4.5.4 Art. 15 Centri di perfezionamento (nuova disposizione)

Lett. a: i centri di perfezionamento sono riconosciuti dall’UFSP in base ai criteri di cui all’articolo 7 capoverso 3. Devono quindi comunicare all’UFSP se sono intervenuti cambiamenti essenziali riguardo alle condizioni per il riconoscimento. Ciò può succedere se vengono a mancare docenti, se l’istituzione è specializzata nella vendita di biocidi e vi è quindi il pericolo che la lezione sia impropriamente sfruttata a scopi pubblicitari o se determinate persone o gruppi di persone sono escluse senza motivo dai corsi di perfezionamento.

Lett. b: i centri di perfezionamento svolgono corsi che vertono sui temi di cui all’allegato 1. Possono cioè scegliere i contenuti di questi corsi fra quelli dell’allegato 1. Si è pertanto previsto che il ventaglio di temi nell’allegato 1 sia discusso in seno alla commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e selezionato in base alle esigenze pratiche.

Lett. c: i centri di perfezionamento devono vegliare a che il loro programma sia conforme ai requisiti più attuali. Devono inoltre bandire i corsi di perfezionamento secondo le esigenze dell’allegato 3 numero 2.

Lett. d: i corsi di perfezionamento devono essere organizzati e svolti in maniera ineccepibile. I locali devono essere scelti, fra l’altro, in funzione del numero di personale o, se sono previsti lavori pratici, devono disporre degli ausili e degli equipaggiamenti necessari (p. es. un impianto di trattamento dell’acqua, apparecchi di misurazione manuali, dispositivi di protezione individuali ecc.).