Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
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esse devono servire a coprire gli esborsi generati dalla concezione, organizzazione e preparazione (p. es. elaborazione di documenti per il corso e presentazioni) nonché dallo svolgimento dei corsi di perfezionamento.
Cpv. 3: l’autorizzazione speciale è ora rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa di cui al capoverso 1. In passato vi erano molte persone che non pagavano le tasse o che le pagavano solo dopo diversi solleciti, cosa che si intende evitare con la presente disposizione.
4.7 Sezione 7: Disposizioni finali
4.7.1 Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo (analogo in tutte le OAS del DFI)
La presente revisione è una revisione totale. La precedente ordinanza va dunque abrogata.
4.7.2 Art. 19 Disposizioni transitorie (nuova disposizione, uguale in tutte le OAS del DFI)
I titolari delle autorizzazioni speciali o di qualifiche riconosciute come equivalenti che hanno ottenuto la loro attestazione delle conoscenze prima dell’entrata in vigore dell’avamprogetto non devono sostenere nuovamente l’esame tecnico. Se vogliono prorogare la validità della loro autorizzazione, devono tuttavia concludere un corso di perfezionamento presso un centro di perfezionamento riconosciuto entro il 31 dicembre 2030. I centri di perfezionamento riconosciuti offriranno corsi di perfezionamento secondo l’allegato 3 a partire all’incirca da metà 2026. Si intende così evitare che molte persone assolvano il corso di perfezionamento solo a ridosso della scadenza della validità della loro attestazione delle conoscenze il 31 dicembre 2030. Il lungo periodo transitorio dà ai titolari di attestazioni di conoscenze secondo il diritto anteriore sufficiente tempo per prorogare la propria attestazione delle conoscenze. Sta alla responsabilità delle persone in possesso delle attestazioni delle conoscenze prorogare tempestivamente la validità dell’autorizzazione speciale prima del 31 dicembre 2030. I titolari vengono resi attenti riguardo ai nuovi requisiti con diversi mezzi, in particolare attraverso i siti web delle istituzioni coinvolte.
4.7.3 Art. 20 Entrata in vigore (disposizione modificata)
L’avamprogetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’ORRPChim riveduta.
4.8 Allegato 1: Capacità e conoscenze richieste (disposizioni modificate)
La maggior parte delle formulazioni restano invariate. Si è proceduto a piccoli adeguamenti o aggiornamenti ai seguenti numeri:
Numero 1.3: Tossicità dei disinfettanti
È ora menzionato il rilascio di cloro gassoso dovuto alla manipolazione o allo stoccaggio improprio di sostanze chimiche nella disinfezione delle acque nelle piscine. La disinfezione delle acque delle piscine con cloro gassoso proveniente da bombole di gas sotto pressione cui si riferiva la precedente formulazione non è più praticata ad oggi.
Numero 2.3: Schede di dati di sicurezza
Oltre a conoscere la struttura delle schede di dati di sicurezza bisogna anche saper ritrovare al loro interno i contenuti.
Numero 3.3: Misure di protezione individuale
Si deve anche sapere come applicare correttamente le misure di protezione nella pratica (ciò potrebbe p. es. essere insegnato in un corso di perfezionamento pratico).