Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 2, nessuna modifica materiale: in linea con la prassi attuale è possibile ottenere un’autorizzazione speciale limitata all’impiego di determinate categorie di prodotti antiparassitari di cui al capoverso 1.
Cpv. 3, nuova disposizione: si veda in proposito il commento all’articolo 3 capoverso 2 OA-DAP.
5.3.2 Art. 3 Durata di validità e proroga (nuova disposizione)
Si veda in proposito il commento all’articolo 4 OADAP.
5.3.3 Art. 4 Direzione (disposizione modificata)
Cpv. 1, disposizione modificata: corrisponde alla prassi finora vigente secondo cui la direzione di terzi deve limitarsi a interventi di lotta antiparassitaria «in spazi di piccole dimensioni». Si intendono con ciò le infestazioni limitate per esempio a una determinata area o superficie di piccole dimensioni. Possono rientrare tra queste i trattamenti contro gli scarafaggi o le formiche in abitazioni private, per esempio con prodotti antiparassitari sotto forma di gel, i trattamenti contro i nidi di vespe con aerosol, come pure la realizzazione o il controllo del monitoraggio volto a determinare la presenza dell’infestazione. Gli interventi contro infestazioni complesse e di larga portata, che richiedono per esempio l’irrorazione o addirittura la nebulizzazioni di antiparassitari su superfici di grandi dimensioni, possono essere condotti unicamente sotto la direzione di titolari di autorizzazioni speciali con esperienza. Qualora sia possibile, la direzione di terzi deve avvenire sul posto.
Cpv. 2, disposizione modificata: rispetto alla disposizione precedente sono descritti più precisamente i punti su cui il titolare di un’autorizzazione speciale deve almeno istruire la persona diretta. L’istruzione comprende la dispensazione di conoscenze su
a. L’impiego sicuro e la manipolazione corretta dei prodotti scelti per la lotta antiparassitaria in generale.
Rientrano fra queste le conoscenze relative ai pericoli legati alla loro gestione (ossia manipolazione, immagazzinamento e smaltimento corretti) e al loro uso corretto, ossia allo spargimento e dosaggio conforme e adeguato allo stato dell’infestazione di un prodotto.
b. I metodi impiegati per la lotta contro determinati parassiti. Per «metodi impiegati» si intendono qui quelli utilizzati per la lotta antiparassitaria in spazi di piccole dimensione, adatti a essere utilizzati sotto la responsabilità di un dirigente (si veda commento all’art. 4 cpv. 1 più in alto).
c. Le misure che servono in particolar modo alla protezione degli addetti che eseguono la lotta antiparassitaria e dei terzi che si trovano nel relativo campo d’azione. Devono inoltre essere protetti nel miglior modo possibile dagli effetti della lotta antiparassitaria gli organismi che non sono oggetto dell’intervento («organismi non bersaglio»), nonché gli animali selvatici che non sono oggetto dell’intervento e gli animali domestici.
d. La persona diretta deve saper documentare autonomamente le misure di lotta condotte in assenza del titolare dell’autorizzazione speciale, ossia essere in grado di fornire indicazioni sul luogo di intervento, sull’organismo bersaglio, sul prodotto (biocida) impiegato con relativa quantità e numero di ammissione nonché sulle misure di protezione dell’ambiente circostante e delle persone.
Cpv. 3, nuova disposizione: la documentazione prodotta dal titolare dell’autorizzazione speciale competente deve risultare comprensibile per le persone responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza. Devono per esempio esservi riportati i seguenti dati: la data e il