Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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6.3.2 Art. 3 Durata di validità e proroga (nuova disposizione)

Cpv. 1: la formulazione del capoverso 1 è identica a quella delle altre OAS del DFI. Per i prodotti antiparassitari secondo l'OLAFum, la limitazione si applica quindi ora anche alla lotta antiparassitaria con anidride carbonica (CO2), sebbene l’impiego di questo gas in impianti presenti meno rischi rispetto agli altri gas menzionati. Perché l’anidride carbonica possa essere impiegata efficacemente, gli impianti devono essere gestiti correttamente e la durata e le concentrazioni da rispettare devono poter essere valutate correttamente a seconda del materiale fumigato.

Cpv. 2 lett. b: a differenza dell’OADAP e dell’OALPar, il corso di perfezionamento deve concludersi con un esame. Il motivo è dovuto alla pericolosità che i fumiganti presentano durante l’impiego.

Cpv. 3: si rimanda in proposito alle spiegazione relative all’articolo 4 OADAP.

6.4 Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento (analoga in tutte le OAS del DFI)

6.4.1 Art. 4 Esame tecnico (disposizione modificata)

Cpv. 1 e 3, nessuna modifica materiale: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capoversi 1 e 2 OADAP.

Cpv. 2: se l’autorizzazione speciale è limitata all’impiego di un fumigante o di più fumiganti di cui all’articolo 2 capoverso 2, anche le capacità e le conoscenze di cui si deve far prova secondo l’allegato 1 sono limitate di conseguenza. La possibilità di ottenere un’autorizzazione speciale limitata si riferisce alle offerte di esame già esistenti. È quindi escluso che chi usa unicamente anidride carbonica in impianti possa chiedere di poter sostenere un esame per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale solo per questa applicazione.

Cpv. 4, nuova disposizione: si veda in proposito il commento all’articolo 6 capoverso 3 OA-DAP.

6.4.2 Art. 5 Corso di perfezionamento (nuova disposizione)

Si veda il commento all’articolo 7 OADAP.

6.5 Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

6.5.1 Art. 6, 7 e 9:

Si veda il commento agli articoli 8, 9 e 11 OADAP.

6.5.2 Art. 8 Esperienza professionale (nessuna modifica materiale)

Come finora, il riconoscimento dell’esperienza professionale da parte dell’UFSP è possibile solo per l’impiego di anidride carbonica in impianti. Per il resto si rimanda al commento all’articolo 10 OADAP.

6.6 Sezione 5: Compiti dei servizi responsabili (analoga in tutte le OAS del DFI)

Per il commento alla sezione 5 o agli articoli 11‒15 OLAFum si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 12‒16 OADAP.

6.7 Sezione 6: Tasse, emolumenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

6.7.1 Art. 16 (disposizione modificata)

Si veda il commento all’articolo 17 OADAP.