Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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• Commento all’OLAFum

In caso di disposizioni di uguale tenore si rimanda o al commento all’OADAP o al commento all’OALPar.

4. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP; RS 814.812.31)

4.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Dopo il titolo della sezione, ora rinominato «Disposizioni generali», l’avamprogetto prevede un articolo sul campo d’applicazione a sé stante, seguito dall’articolo già esistente sulle definizioni. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione speciale e per dirigere terzi sono ora elencate nella sezione 2.

4.1.1 Art. 1: Campo d’applicazione (nuova disposizione)

Per motivi di tecnica legislativa si è dovuto introdurre un nuovo articolo sul campo d’applicazione. L’ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione professionale e commerciale dell’acqua nelle piscine (autorizzazione speciale, autorizzazioni equiparate, diplomi di formazione ed esperienza professionale equivalenti, obbligo di perfezionamento,

ecc.).

4.1.2 Art. 2: Piscine collettive (disposizione modificata)

Cpv. 1, stralciato: i procedimenti e i prodotti ai sensi della presente ordinanza sono stralciati poiché enumerati nell’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11).

Cpv. 2, modificato: il termine «piscina collettiva», finora descritto nell’articolo 1a capoverso 2, è definito diversamente: per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali utilizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone.

Due integrazioni mirano a precisare meglio il termine «piscina collettiva» e a distinguerla dall’uso privato:

1. Uso da parte di un numero illimitato di persone: non vi è restrizione a un determinato numero di persone. Tutti hanno accesso alla piscina. Non si tratta dunque della piscina di un’abitazione privata utilizzata da una singola famiglia né di un complesso residenziale i cui appartamenti sono abitati da proprietari e non sono affittati per brevi periodi a fini professionali o commerciali per soggiorni di vacanza. Non vi è neppure l’obbligo di esserne soci, come accade spesso per esempio nel caso di associazioni o di club.

2. Uso da parte di un numero sempre variabile di persone: il numero di persone che utilizzano la piscina può variare costantemente. In un villaggio di vacanza i cui appartamenti o case in locazione sono per esempio affittate sempre a nuovi ospiti, la cerchia di persone cambia costantemente e il gestore della piscina è soggetto all’obbligo di perfezionamento.

L’elenco con gli esempi di piscine collettive con vasche artificiali (finora riportato nell’art. 1a cpv. 2) è recepito senza cambiamenti. Secondo l’enumerazione alle lettere a–h si intendono quindi per piscine collettive: le piscine coperte, le piscine all’aperto; le piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto, le piscine terapeutiche, le piscine d’albergo, le piscine in impianti per il tempo libero e fitness, le piscine in centri di vacanza e le vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua. Il tenore dell’ordinanza non precisa tuttavia se sia richiesta un’autorizzazione speciale anche per la disinfezione di altre piscine collettive non menzionate esplicitamente, questo per consentire alle autorità esecutive di agire in modo rapido e flessibile.