Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
5. Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar; RS 814.812.32)
L’OALPar prescrive, per chi impiega a titolo professionale o commerciale rodenticidi (tipo di prodotto 14 secondo l’all. 10 OBioc), insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18 secondo l’all. 10 OBioc) nonché di prodotti per la protezione dei raccolti per conto di terzi, il possesso di un’autorizzazione speciale.
5.1 Sintesi delle differenze rispetto all’OADAP
Contrariamente all’OADAP, nell’OALPar rimane possibile ottenere un’autorizzazione speciale limitata all’impiego di determinate categorie di prodotti antiparassitari (art. 2 cpv. 2). Di conseguenza, anche per l’esame tecnico (art. 5 cpv. 2) e per le qualifiche equiparate o equivalenti (art. 7‒9) è necessaria solo l’attestazione delle conoscenze limitate a questi prodotti. Sono soggette all’obbligo di perfezionamento anche le autorizzazioni speciali limitate. La durata dei corsi di perfezionamento è adeguata in funzione delle conoscenze richieste nell’ambito di applicazione interessato.
Rispetto all’OADAP, nel caso dell’OALPar è richiesto obbligatoriamente anche un esame pratico (all. 2 n. 6). Anche la valutazione dell’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale è stata allineata alla prassi attuale (all. 2 n. 8), facendo riferimento all’esame teorico e pratico come pure ai requisiti minimi da adempiere per quanto concerne i principali temi di cui all’allegato 1.
La descrizione dei requisiti concernenti la direzione di terzi da parte di titolari dell’autorizzazione speciale è adeguata in funzione dell’oggetto del disciplinamento.
5.2 Sezione 1: Campo d’applicazione
Analogamente all’OADAP, dopo il titolo di sezione ora rinominato «Campo d’applicazione» è stato inserito un articolo specifico a sé stante. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione speciale e per dirigere terzi sono ora trasferite nella sezione 2. Nella presente ordinanza non è necessaria una disposizione sulle definizioni.
5.2.1 Art. 1 (nuova disposizione)
Per motivi di tecnica legislativa si è dovuto introdurre un nuovo articolo sul campo d’applicazione: l’ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati all’uso professionale o commerciale di prodotti antiparassitari non impiegati come fumiganti (autorizzazione speciale, autorizzazioni equiparate, diplomi di formazione ed esperienza professionale equivalenti, obbligo di perfezionamento ecc.).
5.3 Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione
5.3.1 Art. 2 Autorizzazione speciale (disposizione modificata)
Cpv. 1, nessuna modifica materiale: nota in merito all’espressione «per conto di terzi» utilizzata finora: con essa si intende che solo gli interventi di lotta antiparassitaria effettuati per conto di terzi (p. es. per dei clienti), soggiacciono all’obbligo di autorizzazione speciale. Ciò significa per esempio che gli impiegati di un’impresa che svolgono interventi di lotta antiparassitaria all’interno della stessa non necessitano di un’autorizzazione speciale. Anche se questo disciplinamento non era forse completamente convincente sotto il profilo della protezione della salute, in un’ottica di inasprimento moderato non si voleva all’epoca introdurre un’autorizzazione speciale per tutti gli impieghi professionali e commerciali di prodotti antiparassitari: ogni posa di esche tossiche contro i topi in un ristorante o in un’impresa da parte di un dipendente avrebbe necessitato altrimenti un’autorizzazione speciale.