Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/77: Revisione totale delle ordinanze del DFI sulle autorizzazioni speciali nel settore dei prodotti chimici · 35 pagine

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requisiti concernenti gli esami nonché i contenuti d’esame. È nuova l’aggiunta del capoverso 2 e 5, secondo cui la decisione dell’UFSP in merito all’equivalenza di un diploma di formazione ha una durata di validità limitata a cinque anni. Un istituto che vuole rinnovare un riconoscimento deve dunque presentare una nuova domanda all’UFSP, cosa motivata fra l’altro dal fatto che le attestazioni di conoscenze svizzere hanno una durata di validità limitata a cinque anni. I piani di studi e i requisiti in materia di esami possono inoltre cambiare dopo la data di riconoscimento l’UFSP non ha alcuna possibilità di verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento all’estero.

I certificati di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente hanno valore di autorizzazione speciale. La durata di validità del certificato è limitata a cinque anni e può essere prorogata come un’autorizzazione speciale frequentando un corso di perfezionamento.

4.4.3 Art. 10 Esperienza professionale (disposizione modificata)

Le condizioni per il riconoscimento dell’esperienza professionale rimangono invariate (dettagli nell’all. 4). L’UFSP può, come finora, riconoscere l’esperienza professionale su domanda delle persone interessate. Per le persone con esperienza professionale riconosciuta vale però ora il termine di validità di cinque anni e l’obbligo di perfezionamento come per i titolari di autorizzazione speciale.

4.4.4 Art. 11 Rifiuto del riconoscimento (nessuna modifica materiale)

Come finora, il riconoscimento dell’esperienza professionale può essere rifiutato dall’UFSP anche se le condizioni formali per il riconoscimento sono adempiute. Ciò vale in particolare quando la persona non dispone delle capacità e delle conoscenze fatte valere o non è in grado di applicarle.

4.5 Sezione 5: Compiti dei servizi competenti (analoga in tutte le OAS del DFI)

Il precedente articolo 8 in cui erano elencati i compiti dell’ente responsabile è stato stralciato (per la motivazione, si veda l’introduzione al presente rapporto esplicativo). L’UFSP assume ora, al posto dell’ente responsabile, la vigilanza sugli organi d’esame e garantisce uniformità ai requisiti concernenti l’esame secondo l’allegato 1. L’UFSP riceve così maggiori competenze quanto alle capacità e alle conoscenze che devono possedere i titolari delle autorizzazioni speciali.

I compiti degli organi d’esame (art. 14) e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali (art. 16) rimangono sostanzialmente invariati. Di ampio assetto, la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali deve tuttavia essere maggiormente coinvolta nell’attuazione dei requisiti concernenti le autorizzazioni speciali.

Sotto la sezione 5 vengono ora disciplinati inoltre i compiti e le facoltà dei centri di perfezionamento riconosciuti (art. 15).

4.5.1 Art. 12 UFSP (disposizione modificata)

L’articolo 12 sancisce i compiti e le facoltà dell’UFSP.

Lett. a: le istituzioni o le scuole che intendono organizzare esami per il rilascio di autorizzazioni speciali (e i relativi corsi preparatori) devono in futuro essere designate dall’UFSP quali organi d’esame. Un’istituzione che intenda essere riconosciuta deve dimostrare che è in grado di adempiere le disposizioni della presente ordinanza. Va in particolare dimostrato che l’istituzione dispone di esaminatori adeguatamente formati, capaci di impartire e valutare i contenuti di cui all’allegato 1.