Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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alla piattaforma, senza dapprima convertirli in un formato archiviabile come ZIP o 7- Zip.

Cpv. 3

Il capoverso 3 elenca i formati che i tribunali e le autorità devono imperativamente po- ter aprire. Si evita così che tribunali e autorità possano chiedere, in base al capo- verso 4, il rinvio degli allegati in un determinato formato (p. es. PDF). La lista è voluta- mente concisa e prende in considerazione formati che possono aperti da sistemi e di- spositivi comuni (Windows, macOS, Linux, tablet, smartphone). Un determinato for- mato può a volte avere diverse versioni; è ad esempio il caso del formato PDF/A, ul- teriormente essere suddiviso nelle versioni PDF/A1 –PDF/A4. Quando si cita il for- mato PDF/A, sono incluse anche tutte le sue versioni comuni.

Cpv. 4 e 5

Le autorità fissano ai partecipanti alla procedura un termine adeguato per il rinvio di un allegato che non hanno potuto aprire. Possono chiedere al mittente di rinviare l’al- legato in un formato specifico o di consentire loro l’accesso in modo adeguato. In via di principio è anche possibile che singoli tribunali e autorità stabiliscano (p. es. in un promemoria) quali formati possono utilizzare. Devono tuttavia rispettare lo standard minimo stabilito dal capoverso 3. Disposizioni analoghe figurano già nel CPC e nel CPP (cfr. art. 132 cpv. 2 CPC e art. 110 cpv. 4 CPP).

Il motivo per cui un tribunale o un’autorità non è in grado di aprire l’allegato non è im- portante. Il software necessario per la lettura di un determinato formato può non es- sere installato o, in determinati casi, le norme relative alla sicurezza dei dati possono imporre ai tribunali e alle autorità di aprire solo formati specifici. Questa disposizione non significa tuttavia che tribunali e autorità possono sistematicamente chiedere che gli allegati siano loro trasmessi in formato PDF o PDF/A.

Dati strutturati

Nella pratica è necessario poter trasmettere dati strutturati. Poiché non sono prescritti formati per la trasmissione di allegati, i dati strutturati possono sempre essere tra- smessi come allegato.

Tuttavia, a causa della necessità di apporre un sigillo prevista dall’articolo 22 capo- verso 2 LCEG, i dati strutturati non possono essere trasmessi come documenti per- ché non può esservi apposto un sigillo. I processi di trasmissione tramite una piatta- forma saranno probabilmente automatizzati in particolare per quanto riguarda le auto- rità, in modo tale che queste ultime possano allestire una lettera d’accompagnamento corredata di un sigillo (ai sensi del cpv. 1) e trasmettere i dati strutturati come alle- gato.