Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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sottolineato dalla nozione di «firma autografa». Si vuole così impedire che le con- ferme siano copiate o falsificate e garantire che l’autore della conferma sia fisica- mente presente.

Cpv. 2

Il dispositivo non deve verbalizzare soltanto il momento esatto della conferma ma an- che dettagli biometrici, ossia la qualità del tratto (p. es. spessore e forma), la pres- sione, il flusso del movimento (p. es. la velocità) e la direzione dei movimenti. Questi dati devono essere collegati alla conferma. Si tratta di garantire la tracciabilità fo- rense: questi dati rendono la conferma unica e verificabile, comparabile a un’analisi grafologica di una grafia.

Cpv. 3

Il dispositivo elettronico utilizzato per registrare la conferma deve essere configurato in modo tale che, dopo l’apposizione della prima conferma, non sia più possibile mo- dificare il verbale tranne per aggiungervi ulteriori conferme (p. es. di altre persone in- teressate). Si garantisce così l’integrità del verbale e si impediscono modifiche suc- cessive o falsificazioni.

Cpv. 4

Questa disposizione stabilisce che i verbali che devono essere firmati esclusivamente da membri delle autorità possono essere confermati in modo giuridicamente valido anche per via elettronica. In concreto, i sigilli elettronici regolamentati o le firme elet- troniche qualificate equivalgono a conferme elettroniche apposte su un «dispositivo elettronico» secondo le leggi procedurali pertinenti.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’allegato 1 elenca i due atti normativi da abrogare e l’atto da modificare con l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 28 Entrata in vigore

Questa disposizione indica la data dell’entrata in vigore della presente ordinanza.