Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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Art. 3 Procedura di autorizzazione
Cpv. 1 e 2
Il DFGP è competente per la procedura di autorizzazione delle piattaforme secondo la LCEG. Questa soluzione si è dimostrata efficace nella pratica, perché già oggi il DFGP è competente per autorizzare le piattaforme di trasmissione ed è inoltre il di- partimento responsabile dei lavori legislativi condotti nell’ambito della LCEG. Chi desi- dera gestire una piattaforma secondo la LCEG deve presentare una domanda presso il DFGP, in cui attesta l’adempimento di tutte le condizioni. In particolare, dovrà pre- sentare i seguenti documenti:
− un piano che attesta l’adempimento di tutte le condizioni d’autorizzazione;
− i documenti relativi alle specifiche tecniche della piattaforma;
− i certificati di sicurezza che provano il rispetto dei requisiti legali; e
− i dati sulla struttura dell’impresa del richiedente.
Queste condizioni servono ad assicurare che l’autorizzazione sia rilasciata alle sole piattaforme che soddisfano gli elevati standard della LCEG e garantiscono così la protezione degli utenti e l’integrità della comunicazione elettronica in ambito giudizia- rio.
Cpv. 3
Il DFGP ha l’obbligo di disciplinare i dettagli della procedura di autorizzazione in un’ordinanza dipartimentale e di stabilire in particolare quali dati devono essere forniti con la domanda. Il contenuto dell’ordinanza dipartimentale sarà elaborato nel corso della procedura di consultazione.
Cpv. 4
Considerati i progressi tecnologici e la costante evoluzione delle minacce nel settore digitale, l’autorità preposta all’autorizzazione deve verificare con regolarità l’adempi- mento delle condizioni di autorizzazione da parte di una piattaforma e, se tale non è più il caso, revocare eventualmente in ultima ratio l’autorizzazione concessa. Questa disposizione è necessaria per garantire la protezione degli utenti, l’integrità della co- municazione elettronica in ambito giudiziario e la fiducia degli utenti. La revoca non va tuttavia ordinata con leggerezza. Il DFGP può in particolare adottare una misura più mite fissando un termine per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria che l’autorizzazione sarà revocata se il termine scade infruttuoso.
Se l’autorizzazione di una piattaforma è revocata in ultima ratio, i Cantoni che la utiliz- zavano devono immediatamente collegarsi a un’altra piattaforma, per non interrom- pere la comunicazione elettronica con le loro autorità. La Confederazione non è al momento a conoscenza di alcuna iniziativa per sviluppare ulteriori piattaforme se- condo l’articolo 4 LCEG.