Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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altre piattaforme secondo la LCEG. L’esercizio di tali piattaforme deve essere autoriz- zato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) conformemente all’arti- colo 25 LCEG.

Per ottenere l’autorizzazione devono essere soddisfatti diversi requisiti relativi alla crittografia e alla gestione delle chiavi, alle ricevute, alla protezione e alla sicurezza dei dati nonché alle interfacce. Alcuni presupposti dell’autorizzazione figurano già nella stessa LCEG, altri nella presente ordinanza. L’avamprogetto affida infine al DFGP il compito di disciplinare in un’ordinanza dipartimentale i requisiti funzionali e d’esercizio delle piattaforme, nonché le prescrizioni tecniche e il formato dei dati delle interfacce.

Nell’ambito dell’attuazione, il DFGP valuterà l’opportunità di elaborare un promemoria che riassuma in modo dettagliato tutti i presupposti dell‘autorizzazione.

2.2 Mezzo di autenticazione

Come mezzo di autenticazione l’avamprogetto prevede AGOV, la procedura di login delle autorità. AGOV consente, tra l’altro, un login di questo tipo anche alle persone all’estero che presentano un passaporto o una carta d‘identità validi.

2.3 Formati e dimensioni ammessi dei documenti

L’avamprogetto distingue tra comunicazioni delle autorità, atti delle altre parti al pro- cedimento e allegati di tutte le autorità e parti coinvolte in un procedimento. Per le co- municazioni da parte delle autorità è prescritto il formato PDF/A e sono ammesse tutte le varianti standard ISO (da PDF/A-1 a PDF/A-4). Le altre parti al procedimento possono trasmettere i propri documenti in formato PDF o PDF/A. Gli allegati possono essere trasmessi in qualsiasi formato. Se l’autorità non è in grado di aprire l’allegato ricevuto, può chiedere alla parte interessata di rispedirlo in un formato leggibile.

L’avamprogetto contiene un elenco di formati ai quali l’autorità che dirige il procedi- mento deve poter accedere.

Le dimensioni dei documenti sono limitate a 2 gigabyte, il che dovrebbe essere suffi- ciente per la maggior parte dei documenti trasmessi. Questo limite è nettamente su- periore a quello che vale per la trasmissione dei documenti in ambito giudiziario me- diante le piattaforme di trasmissione riconosciute, vale a dire una dimensione utile di 15 megabyte. Se, eccezionalmente, un documento supera i 2 gigabyte, può essere suddiviso in file di dimensioni inferiori.

2.4 Digitalizzazione di atti cartacei

L’avamprogetto stabilisce uno standard minimo di qualità da rispettare nell’ambito della digitalizzazione dei documenti cartacei. Impone inoltre alle autorità l’obbligo di controllare la qualità dei documenti digitalizzati.