Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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Cpv. 4

I documenti non sottoposti a una scansione antivirus o sottoposti a una scansione li- mitata secondo il capoverso 2 devono essere contrassegnati in modo speciale dalla piattaforma, affinché i destinatari possano trattarli con la diligenza necessaria.

Cpv. 5

Se constata che uno o più documenti trasmessi contengono software nocivi, la piatta- forma rifiuta di trasmetterli ai destinatari. Se vi sono diversi documenti da trasmettere insieme, essa consegnerà ai destinatari soltanto quelli non infettati. A fini probatori, le ricevute secondo l’articolo 11 contengono un elenco dei documenti non trasmessi e le loro dimensioni. Inoltre, il vigente diritto processuale disciplina già come trattare gli atti viziati (cfr. art. 132 cpv. 1 CPC). Di norma, sarà fissato un congruo termine per l’invio dei documenti mancanti.

Nella pratica, la presente norma dovrebbe essere applicata solo raramente, poiché gran parte dei documenti è trasmessa nei formati PDF o PDF/A. Quando un nuovo documento PDF è creato con strumenti di conversione legittimi, ad esempio mediante la funzione «salva con nome» o «esporta» di Microsoft Office o con la stampa di un documento PDF, ad esempio con il software PDF24, il processo di conversione tra- sforma essenzialmente il contenuto visibile in un formato statico e rimuove gli ele- menti eseguibili che potrebbero contenere software nocivi. Non si può comunque escludere l’esistenza di software nocivi nel sistema operativo o nei driver della stam- pante PDF né che vengano trasferiti nei documenti PDF durante il processo di con- versione. Non si è tuttavia a conoscenza di siffatti software nocivi.

Sezione 6 Emolumento per l’utilizzo della piattaforma centrale

Secondo l’articolo 32 LCEG, l’ente di diritto pubblico riscuote annualmente dalle auto- rità emolumenti per l’utilizzo della piattaforma; il Consiglio federale può prevedere im- porti forfettari. Il messaggio spiega, nei commenti all’articolo 32 LCEG, che il termine «forfettario» non si riferisce solo agli emolumenti stessi, ma anche alla fatturazione. Al fine di semplificare il conteggio, il Consiglio federale può prevedere che gli emolu- menti siano riscossi complessivamente dai Cantoni e dalla Confederazione, invece che da ogni singola autorità.

Art. 15 Calcolo dell’emolumento

Cpv. 1

La disposizione costituisce la base di calcolo dell’importo complessivo dell’emolu- mento annuale. Quest’ultimo deve coprire le spese di esercizio e di sviluppo della piattaforma centrale (principio di copertura dei costi); può anche comprendere una ri- serva che non deve superare il 10 per cento delle spese di esercizio annuali. Essa serve per garantire la liquidità dell’ente di diritto pubblico (p. es. per garantire i flussi di pagamento, spese improvvise e picchi di finanziamento a breve termine). Si tratta di