Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 5
Per l’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione è fatturata una tariffa oraria di 250 franchi. Si applicano inoltre le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 set- tembre 200413 sugli emolumenti (OgeEm).
Sezione 3: Documenti, ricevute e sigilli
Art. 4 Formato dei documenti
Cpv. 1
Questa disposizione prevede che le autorità, in particolare i tribunali, i pubblici mini- steri e le autorità amministrative di tutti i livelli, indipendentemente dal fatto che diri- gano una procedura o che vi partecipino in un’altra funzione, trasmettano i loro docu- menti nel formato PDF/A. I documenti interessati sono quelli creati dalle autorità stesse, come ad esempio sentenze, decisioni ed eventuali lettere di accompagna- mento.
Alle autorità è imposto l’utilizzo di un formato idoneo per l’archiviazione, ossia il for- mato PDF/A (in tutte le sue versioni), perché si prevede che le autorità renderanno automatico l’invio dei loro documenti e l’apposizione del sigillo (cfr. art. 22 cpv. 2 LCEG).
Gli altri partecipanti alla procedura (escluse le autorità che la dirigono o che vi parteci- pano) possono trasmettere i loro atti alle autorità nel formato PDF o PDF/A. Nel caso degli altri partecipanti alla procedura non è possibile partire dal presupposto di un’au- tomazione del processo, poiché l’uso della piattaforma per le comunicazioni elettroni- che è aperto a tutti, non solo agli utenti professionali. Il formato PDF/A non deve rap- presentare un ostacolo per le persone che raramente contattano tribunali o altre auto- rità.
Cpv. 2
Gli allegati possono essere trasmessi in qualsiasi formato. Tuttavia, nella misura del possibile, dovranno essere trasmessi nel formato PDF o PDF/A, poiché si tratta del formato più adatto a garantire interoperabilità e riproducibilità massime in un contesto molto eterogeneo con diversi attori (tribunali, pubblici ministeri, autorità amministra- tive, avvocati). In linea di principio, il rischio che un’autorità non riesca ad aprire e uti- lizzare un allegato è a carico del mittente, che deve pertanto domandarsi (p. es. a causa dei suoi obblighi di diligenza di avvocato) se l’allegato potrà essere aperto dal tribunale o dall’autorità che lo riceve. È possibile trasmettere gli allegati direttamente