Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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Distinzione rispetto alle ricerche dirette nella banca dati
L’autorità competente verifica inoltre se l’attività prevista costituisce effettivamente una trasmissione di documenti ai sensi della LCEG. Tale non è il caso se viene effet- tuata una consultazione diretta nella banca dati di un’altra autorità, come ad esempio i controlli di identità delle persone effettuati con il sistema MACS (Multiple Applica- tions Coordination Services) o i controlli dei veicoli effettuati con il sistema d’informa- zione sull’ammissione alla circolazione. In entrambi i casi, le forze di polizia consul- tano direttamente le banche dati.
Sezione 2: Trasmissione di documenti per via elettronica nel settore dell’esecu-
zione e del fallimento
Art. 25
Nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento, la rete di scambio di dati «e-LEF» (LEF elettronica) si è affermata mediante Sedex, una piattaforma sicura per lo scambio elettronico di dati in Svizzera, gestita e sorvegliata dalla Confederazione. È utilizzata per il progetto «e-LEF» e consente a creditori, debitori e uffici di esecuzione di scam- biare in modo criptato e automatizzato i dati relativi alle esecuzioni, come i precetti esecutivi, gli atti di pignoramento o le domande di realizzazione. Nel 2024 sono stati trasmessi tramite «e-LEF»/Sedex 2 598 112 procedimenti esecutivi e 878 919 estratti del registro.
Finora la disposizione sull’«e-LEF» figurava nell’OCE-PCPE; il suo contenuto con l’entrata in vigore della LCEG sarà ripreso a livello di legge nell’articolo 33b LEF.
Nell’AP-OCEP è dunque sufficiente una delega della competenza normativa al DFGP. Così sussiste ancora una base legale sufficiente per l’ordinanza del 9 febbraio 201122 sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione.
Il capoverso 2 utilizza la terminologia specifica dell’«e-LEF». Il termine «casella po- stale elettronica» non indica una casella dell’e-mail ma un servizio di trasmissione e ricezione giuridicamente vincolante.
Sezione 3 Conferma elettronica dell’esattezza dei verbali nella procedura pe-
nale e nella procedura penale militare
Art. 26
Cpv. 1
Le parti che confermano l’esattezza del processo verbale dovranno farlo personal- mente e di propria mano senza l’intervento di terzi o di dispositivi automatici. Ciò è