Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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2,17 per cento. Nel frattempo, il Tribunale federale ha aggiornato le statistiche per il 2024:

Procedimenti chiusi Confeder- Cantoni Totale azione

Autorità giudiziarie 15 090 390 899 405 989 Ministero pubblico della Confederazione/ 1 646 550 458 552 104 pubblici ministeri cantonali

Totale 16 736 941 357 958 093

Rapporto 1.75 % 98.25 % 100 %

Rispetto al 2020, il numero di procedimenti della Confederazione chiusi è legger- mente diminuito. Tuttavia, queste statistiche non includono i procedimenti penali am- ministrativi della Confederazione e dei Cantoni. Il loro numero è difficile da determi- nare. Soprattutto nel settore delle imposte federali, in particolare dell’imposta sul va- lore aggiunto, delle dogane e della Commissione federale delle case da gioco, si do- vrebbe aggiungere un numero non trascurabile di procedimenti penali amministrativi.

Per i seguenti motivi è tuttavia appropriato fissare una quota forfettaria della Confede- razione più elevata, ovvero al 10 per cento: da un lato, i tribunali cantonali svolgono alcuni lavori preparatori per il Tribunale federale, come la digitalizzazione degli atti e degli allegati cartacei. Dall’altro, la digitalizzazione della giustizia comporta per la Confederazione anche un aumento dell’efficienza che non può essere espresso in ci- fre. L’importo più elevato tiene conto anche del fatto che, dal punto di vista istituzio- nale, la legge accorda alla Confederazione un ruolo importante nell’ambito dell’ente. La convenzione sull’ente di diritto pubblico prevede che la Confederazione disponga di due dei sette membri del comitato direttivo, l’organo strategico supremo dell’ente.

Il progetto Justitia 4.0 prevede attualmente costi annuali pari a 10-12 milioni di franchi all’anno per l’esercizio e l’ulteriore sviluppo della piattaforma centrale. Con una parte- cipazione della Confederazione pari al 10 per cento, ciò corrisponde a un importo compreso tra 1 000 000 e 1 200 000 franchi a carico della Confederazione e tra 9 000 000 e 10 800 000 franchi a carico dei Cantoni.

La quota della Confederazione è ripartita a metà tra l’Amministrazione federale e i tri- bunali federali. La quota dei Cantoni è ripartita tra i singoli Cantoni in funzione della loro popolazione.

Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)

L’OgeEm si applica nella misura in cui l’avamprogetto non prevede disposizioni speci- fiche.

Soluzione rifiutata: ripartizione delle spese secondo l’utilizzo effettivo

Piuttosto di prevedere quote forfettarie in funzione del numero di abitanti per i Cantoni e delle procedure sbrigate per la Confederazione, gli emolumenti potrebbero essere riscossi anche in funzione dell’uso effettivo della piattaforma centrale. La piattaforma