Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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conservazione. Sono fatti salvi i termini di conservazione di cui all’articolo 21 dell’ordi- nanza del 15 novembre 201717 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT).

I documenti non devono essere distrutti esattamente alla scadenza dei sei mesi suc- cessivi alla loro trasmissione. Le piattaforme, a seconda del loro sovraccarico, hanno qualche ora supplementare per farlo. La distruzione deve tuttavia aver luogo entro 24 ore dalla scadenza dei sei mesi.

Cpv. 2

Nel momento in cui concede la consultazione di determinati atti, l’autorità fissa un ter- mine durante il quale i documenti saranno disponibili. Allo scadere del termine, le piattaforme cancelleranno automaticamente gli atti. Il termine di sei mesi di cui al ca- poverso 1 non vale in questi casi.

Soluzione rifiutata

È stata anche presa in considerazione la possibilità di far dipendere il termine mas- simo di conservazione dall’attività o inattività delle parti in un procedimento. Così, se per un determinato periodo non sono trasmessi nuovi documenti o non è effettuato alcun atto, i documenti vengono cancellati. Questa variante è stata scartata perché, per motivi tecnici, le piattaforme non sono in grado di determinare con certezza se il documento trasmesso fa parte di un procedimento esistente o di uno nuovo.

Art. 13 Sicurezza dei dati

L’abuso di informazioni o la perturbazione dei sistemi d’informazione possono pregiu- dicare gravemente gli interessi essenziali della Svizzera e i diritti delle persone. L’evo- luzione verso una società dell’informazione comporta dei rischi sempre più complessi e dinamici. Con la legge del 18 dicembre 202018 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), il Parlamento ha creato un quadro giuridico uniforme, fondato su standard ri- conosciuti in campo internazionale, per gestire e attuare la sicurezza delle informa- zioni nell’ambito di competenza della Confederazione.

Poiché la Confederazione partecipa sia alla piattaforma centrale che alla piattaforma generale per le procedure amministrative, è opportuno che i requisiti in materia di si- curezza dei dati siano disciplinati secondo LSIn. La Confederazione ha riunito in un solo atto normativo le basi giuridiche più importanti per la sicurezza delle informazioni e dei mezzi informatici della Confederazione. L’obiettivo è quello di raggiungere un li-

17 RS 780.11

18 RS 128