Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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centrale acquisisce già statistiche dettagliate sull’utilizzo da parte delle singole auto- rità che permetterebbero di calcolare gli emolumenti.
Considerato che non vi è un obbligo nazionale di utilizzare la piattaforma e che il suo uso può variare fortemente da un Cantone all’altro, la riscossione degli emolumenti in funzione dell’utilizzo effettivo è problematica. I Cantoni che introducono l’obbligo prima degli altri – o la Confederazione – finanzierebbero una quota di costi molto maggiore, mentre i Cantoni che introducono l’obbligo in seguito ne trarrebbero van- taggio.
Art. 17 Quota dell’Amministrazione federale e del MPC
Cpv. 1
Il DFGP paga l’emolumento a carico dell’Amministrazione federale e funge da servi- zio di pagamento centrale nei rapporti con l’ente di diritto pubblico. Ciò semplifica il conteggio. Si tratta del disbrigo dei pagamenti e della competenza verso l’esterno, non della ripartizione interna delle spese.
Cpv. 2
Il Consiglio federale stabilisce ogni tre anni la ripartizione della quota dell’Amministra- zione federale tra i dipartimenti, la Cancelleria federale e il Ministero pubblico della Confederazione. La ripartizione delle spese è così oggetto di una decisione uniforme con una legittimità politica. Stabilire l’emolumento ogni tre anni contribuisce anche ad aumentare la sicurezza della pianificazione.
Cpv. 3
I dipartimenti e la Cancelleria federale potranno conteggiare la loro parte alle unità amministrative centralizzate o decentralizzate loro subordinate. Al loro livello i diparti- menti potranno così applicare il principio di casualità. Si tratta di una disposizione po- testativa; i dipartimenti e la Cancelleria federale non sono tenuti a ripartire le spese.
Poiché non vi sono unità amministrative subordinate al Ministero pubblico della Con- federazione, non occorre una ripartizione dei costi.
Art. 18 Quota dei tribunali della Confederazione
Cpv. 1
Il Tribunale federale funge da centro di costo e paga la quota a carico dei tribunali fe- derali. Assume lo stesso ruolo che il DFGP svolge per l’Amministrazione federale e centralizza così il pagamento esterno per l’insieme della giurisdizione federale, sem- plificando il conteggio e i pagamenti.