Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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una riserva limitata e non di un margine di profitto. Dal calcolo dell’emolumento com- plessivo occorre inoltre dedurre le entrate provenienti dai Cantoni che non sono mem- bri dell’ente e che pagano le prestazioni alle quali fanno ricorso. In tal modo si evita che i membri finanzino spese già coperte da terzi non membri e quindi un pagamento a doppio.
Cpv. 2
Il DFGP fissa ogni tre anni l’importo dell’emolumento annuale sulla base della pianifi- cazione finanziaria dell’ente di diritto pubblico; si accrescono così le possibilità pianifi- catorie, si riduce l’onere amministrativo (la tariffa e l’emolumento non sono adeguati ogni anno) e si tiene conto della copertura delle spese.
L’emolumento è fissato in funzione dei parametri concreti della pianificazione (bud- get/pianificazione pluriennale, roadmap d’investimento e di sviluppo, calcolo azien- dale). Questi parametri rispondono ai requisiti di oggettività e documentazione su cui si basa la decisione del DFGP in materia di emolumenti. Nel concreto l’ente di diritto pubblico invia ogni anno una documentazione aggiornata al DFGP che ogni tre anni fissa l’emolumento con una decisione formale.
Cpv. 3
Se, durante il periodo di cui al capoverso 2, constata che l’emolumento non copre le spese di esercizio e di sviluppo o che la riserva eccede il limite fissato al capoverso 1, il DFGP può adeguare l’emolumento. Il capoverso 3 costituisce un correttivo del cal- colo triennale: se le previsioni si rivelano sbagliate o le spese aumentano inaspettata- mente e la riserva non basta, il finanziamento deve comunque essere garantito. Lo stesso vale nel caso in cui l’emolumento è troppo alto e la riserva eccede il limite sta- bilito.
Soluzione rifiutata: ripartizione delle spese per l’istituzione della piattaforma centrale
Il Consiglio federale parte dal presupposto che l’insieme della LCEG potrà entrare in vigore soltanto quando sarà terminata l’istituzione della piattaforma centrale, ma non prima. Per queste ragioni l’avamprogetto non affronta il tema del finanziamento delle spese di istituzione secondo l’articolo 33 LCEG.
Art. 16 Ripartizione dell’emolumento
In caso di riscossione forfettaria degli emolumenti occorre stabilire quale quota debba essere finanziata dalla Confederazione e quale dai Cantoni. Nel messaggio sulla LCEG19 sono state riportate le statistiche del Tribunale federale per il 2020. Tenendo conto dei procedimenti chiusi dal Ministero pubblico della Confederazione e dai pub- blici ministeri cantonali, la quota della Confederazione era pari a circa il
19 FF 2023 679, pag. 36