Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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Cpv. 2

Il Tribunale federale stabilisce la chiave di ripartizione per i tribunali federali dopo averli sentiti, per garantire equità e accettazione. Ciò è inoltre conforme al diritto vi- gente: secondo l’articolo 1 capoverso 2 LTF, il Tribunale federale esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. Tra gli strumenti di vigilanza di cui dispone il Tribu- nale federale vi è la vigilanza sulle finanze, che viene effettuata tramite una pianifica- zione finanziaria comune su più anni, nonché l’esame e la discussione dei progetti di preventivo e di consuntivo (art. 3 lett. c in combinato disposto con l’art. 6 lett. a e b del regolamento dell’11 settembre 2006 sulla vigilanza del Tribunale federale20).

Diversamente da quanto previsto per l’Amministrazione federale non sussiste alcuna frequenza per stabilire la ripartizione; questa può essere adeguata in maniera più flessibile, ad esempio, annualmente o in caso di una forte variazione dell’uso della piattaforma.

Art. 19 Scadenza

Cpv. 1

L’ente di diritto pubblico riscuoterà gli emolumenti ogni anno. La loro scadenza fissata per il 1° gennaio garantisce che l’ente di diritto pubblico disponga della liquidità ne- cessaria.

Cpv. 2

La disposizione prevede una regola specifica per il primo anno di esercizio: l’emolu- mento sarà dovuto il giorno dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Si evita così un deficit di finanziamento, nel caso in cui la data di entrata in vigore non coincidesse con il 1° gennaio.

Art. 20 Servizio contabile cantonale

Ogni Cantone designa un servizio contabile unico per facilitare la fatturazione e i pa- gamenti all’ente di diritto pubblico.

Art. 21 Valutazione della normativa sugli emolumenti

Considerato l’esteso margine di manovra che il legislatore ha conferito al Consiglio federale nel disciplinare l’importo dell’emolumento, è opportuno esaminare tale moda- lità di calcolo dopo un determinato periodo di tempo. Occorre verificare se le regole stabilite sono ancora pertinenti e coerenti e permettono di garantire la stabilità finan- ziaria quando la piattaforma sarà a pieno regime. Il DFGP è incaricato di effettuare la

20 SR 173.110.132.