Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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Lett. c

Le piattaforme devono poter ricevere e trasmettere documenti di dimensioni fino a 2 gigabyte, limite sufficiente nella maggior parte dei casi. I documenti di testo e i fogli di calcolo difficilmente raggiungono queste dimensioni, a meno che non includano contenuti multimediali. Anche le foto scattate con i cellulari attuali difficilmente rag- giungono questo limite. Solo le fotocamere digitali attuali con l’impostazione di salva- taggio delle foto in formato raw e i video possono superare il limite di 2 gigabyte.

L’attuale comunicazione elettronica in ambito giudiziario mediante e-mail limita ogni invio a una dimensione massima di 15 megabyte. Pertanto, i 2 gigabyte per docu- mento sono molto più generosi e appaiono sufficienti. Inoltre, i documenti possono essere facilmente suddivisi in più parti, in particolare i file video. Per suddividere altri formati di file potrebbe essere necessario ricorrere a un software di archiviazione come Zip o 7-Zip.

I gestori delle piattaforme possono accettare il trasferimento di documenti più volumi- nosi. Le copie del contenuto di computer o telefoni cellulari sequestrati superano di norma il limite di 2 gigabyte. I dispositivi sequestrati vengono ad esempio analizzati dai laboratori forensi e poi trasmessi alle competenti autorità di perseguimento pe- nale. I volumi di dati trasmessi possono raggiungere centinaia di gigabyte o addirittura terabyte.

La trasmissione standard mediante le piattaforme non è progettata per questi casi specifici, ma è comunque necessario poter trasmettere anche questi dati. Affinché tali copie e tali dati possano essere trasmessi senza essere suddivisi in più parti, i gestori delle piattaforme possono consentire a determinati utenti di trasmettere documenti più voluminosi.

Il consenso può essere dato verbalmente, per scritto o facendo salve clausole di esclusioni di responsabilità. Di norma sarà dato per scritto ma in casi urgenti può in un primo momento essere dato verbalmente.

In alternativa è possibile consentire all’autorità l’accesso a un’applicazione forense, affinché possa consultare gli allegati.

Lett. d

Le piattaforme devono permettere agli utenti di cancellare in qualsiasi momento i do- cumenti presenti sul loro profilo. Questa funzione è importante in particolare per le persone che utilizzano un’interfaccia utente secondo l’articolo 19 capoverso 1 LCEG e che desiderano fare ordine nella casella di entrata/uscita. La cancellazione di un do- cumento dal profilo non necessariamente ha effetto sulla piattaforma. Dal punto di vi- sta tecnico, la cancellazione avviene come segue: un documento trasmesso, ad esempio, da un’autorità a più partecipanti al procedimento viene salvato una sola volta sulla piattaforma centrale e ne è consentito l’accesso ai rispettivi destinatari come pure all’autorità che lo ha inviato. Fintanto che altre parti possono accedervi, se