Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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immagini distorte. La versione digitale deve sostituire integralmente l’originale. In pra- tica ciò comporta l’introduzione di processi quali la verifica manuale a campione, la validazione automatizzata o la certificazione. I dettagli della procedura per il controllo di qualità sono lasciati all’apprezzamento delle autorità.

Capitolo 3: Trasmissione elettronica al di fuori di una piattaforma secondo la LCEG

Sezione 1 Utilizzazione di altre soluzioni per la trasmissione di documenti

Art. 23 Requisiti

La trasmissione degli atti può avvenire anche con modalità diverse dalle piattaforme secondo la LCEG. In tal caso occorre soddisfare i requisiti di seguito riportati.

Lett. a

I momenti della trasmissione devono essere registrati in modo adeguato. L’avampro- getto non indica come procedere sul piano tecnico. Il sistema potrà emettere ricevute separate, un file log o un audit trail. È tuttavia importante che il momento della tra- smissione non possa essere modificato senza che la modifica sia visibile.

Lett. b

Oltre a registrare i momenti, occorre anche garantire che questi corrispondano all’ora ufficiale svizzera. Sono ammesse lievi differenze fino a un minuto rispetto all’ora uffi- ciale svizzera. Anche se un minuto di differenza può sembrare tanto, ritardi di questa durata possono essere causati da un sovraccarico inaspettato del sistema.

Lett. c

La presente disposizione garantisce che gli atti trasmessi al di fuori di una piattaforma siano protetti da accessi e modifiche non autorizzati, non solo a destinazione ma an- che durante la trasmissione.

Art. 24 Trasmissione per via elettronica tra autorità

Anche lo scambio di documenti tra autorità, compresi i tribunali e i pubblici uffici se- condo l’articolo 128c capoverso 2 CPC, può avvenire al di fuori di una piattaforma se- condo la LCEG. Secondo la LCEG la comunicazione elettronica è un una procedura tracciabile per tutte le parti poiché per tutte le azioni rilevanti viene emessa una rice- vuta contenente un sigillo elettronico regolamentato. Questa tracciabilità non può es- sere elusa servendosi delle deroghe previste nelle leggi procedurali.

Il presente articolo presuppone pertanto che la tracciabilità sia garantita mediante una registrazione non modificabile del nome, delle dimensioni e dei valori hash dei docu- menti trasmessi, nonché delle date e degli orari.