Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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Compendio
Situazione iniziale
Il 20 dicembre 2024 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG; FF 2025 19, RU 2025 583). Questa legge introduce l’obbligo di comunicare per via elettronica per i professionisti del diritto. Ciò riguarda in particolare le autorità, compresi i tribunali e i pubblici ministeri, nonché gli avvocati. La Confederazione e i Cantoni possono in- trodurre l'obbligo in modo differenziato per i loro procedimenti durante un periodo transitorio di cinque anni. È inoltre prevista la costituzione di un ente di diritto pubblico responsabile dell’allestimento, dell’esercizio e dello sviluppo della piattaforma centrale mediante la quale si svolgerà la comunicazione elettronica nei procedimenti civili e penali e nella giurisdizione amministrativa. Per i procedimenti amministrativi della Confederazione, la LCEG prevede che un’unità amministrativa dell’Amministrazione federale centrale allestisca una piattaforma.
Il termine referendario per la LCEG è scaduto inutilizzato il 19 aprile 2025. Una prima parte della legge1 è entrata in vigore il 1° ottobre 2025; affinché la parte restante della legge possa entrare in vigore, devono essere adempiute le seguenti condizioni:
− costituzione dell’ente justitia.swiss (Confederazione e almeno 18 Cantoni);
− autorizzazione e messa in esercizio della piattaforma justitia.swiss;
− accessibilità a una piattaforma di tutti i tribunali federali e cantonali contemplati dalla LCEG;
− adozione delle disposizioni esecutive relative alla LCEG.
Queste condizioni saranno verosimilmente adempite al più presto il 1° gennaio 2027.
Contenuto del progetto
Il progetto contiene in particolare disposizioni relative al rilascio di un‘autorizzazione di esercizio alle piattaforme secondo la LCEG, ai mezzi di autenticazione per l’utilizzo delle piattaforme, ai formati e alle dimensioni ammessi per i documenti, nonché all’im- porto degli emolumenti e alla loro riscossione.