Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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4 Commenti all’allegato 1 (abrogazione e modifica di altri atti normativi)
4.1 Abrogazione dell’ordinanza del 18 giugno 201023 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA)
Le vigenti disposizioni della PA relative alla trasmissione per via elettronica costitui- scono la base legale dell’OCE-PA. Poiché tali disposizioni saranno sostituite da altre in seguito all’entrata in vigore definitiva della LCEG, occorre abrogare l’OCE-PA per- ché priva di una base legale.
4.2 Abrogazione dell’ordinanza del 18 giugno 201024 sulla comunicazione per
via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di proce-
dure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)
Vedi i commenti al numero 4.1
4.3 Ordinanza del 23 novembre 201625 sulla firma elettronica
Art. 14a Firme e sigilli verificati dal validatore
Cpv. 1
La presente disposizione limita l’obbligo di verifica alle firme elettroniche qualificate, ai sigilli elettronici regolamentati e alle marche temporali elettroniche qualificate perché soltanto queste firme hanno validità giuridica. Inoltre, se lo ritiene opportuno, il valida- tore può verificare altre firme elettroniche, ad esempio, il certificato di classe B
dell’Amministrazione federale.
Cpv. 2
Il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC (UFCOM) di elaborare, insieme al DFAE, un mandato negoziale con l’UE sul riconoscimento reciproco delle firme elettroniche. Nel quadro di questo mandato negoziale è emerso il timore che il validatore potesse diventare il servizio di controllo per l’intera UE. Il capoverso 2 sta- bilisce che i pertinenti accordi internazionali devono contenere un obbligo esplicito di verificare le firme reciprocamente riconosciute, altrimenti il validatore verifica solo le firme secondo il diritto svizzero.
23 RS 172.021.2
24RS 272.1