Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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2.5 Emolumenti
L’avamprogetto prevede la riscossione di emolumenti forfettari presso ogni Cantone e la Confederazione. La Confederazione si farà carico del 10 per cento degli emolu- menti, quelli restanti saranno suddivisi tra i Cantoni in base al loro numero di abitanti.
L’importo degli emolumenti si basa sulla pianificazione finanziaria dell’ente di diritto pubblico. Quest’ultimo dovrà tenere conto, nella sua pianificazione finanziaria, anche di eventuali imprevisti e costituire una riserva pari al 10 per cento delle spese totali annuali, al fine di garantire la liquidità.
2.6 Proposte normative rifiutate
Restituzione di documenti
Durante le discussioni del gruppo di accompagnamento è stato suggerito di creare una disposizione, secondo cui determinati documenti fisici non devono essere resti- tuiti. Nel concreto, si tratta di documenti redatti appositamente per le autorità (ad es. denunce penali), quindi disponibili in forma digitale presso l’autore, o di copie di docu- menti giuridicamente rilevanti, i cui originali rimangono in possesso delle persone che presentano un atto.
Questa proposta è stata respinta, poiché l’articolo 30 LCEG non lascia alcun margine di manovra per prevedere, a livello di ordinanza, che determinati documenti fisici non devono essere restituiti.
Invio in forma cartacea
Durante le discussioni del gruppo di accompagnamento è stato proposto di inviare alle persone che non comunicano per via elettronica con il tribunale o l’autorità una stampa dell’originale elettronico anziché una decisione firmata a mano. In particolare, è stato fatto valere che le leggi procedurali non prevedono che le firme dei membri delle autorità debbano essere autografe.
Nell’allegato della LCEG concernente la modifica di altri atti normativi, tutte le disposi- zioni che finora prevedevano una firma dell’autorità o del tribunale sono state inte- grate con la dicitura «se la decisione è inviata in forma cartacea» o una formulazione simile (cfr. p. es art. 238 lett. h del Codice di procedura civile [CPC]5, art. 353 cpv. 1 lett. k del Codice di procedura penale [CPP]6, art. 153 cpv. 3 della Procedura penale
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