Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
valutazione due anni dopo l’introduzione dell’obbligo per la Confederazione e i Can- toni di utilizzare la piattaforma centrale nei procedimenti previsti dalla LCEG. Il DFGP garantisce così una valutazione basata su dati reali d’esercizio. Anche il Sorvegliante dei prezzi parteciperà alla valutazione.
Capitolo 2: Digitalizzazione di documenti fisici
Art. 22
Le basi legali relative alla digitalizzazione di documenti fisici risultano dalle leggi pro- cessuali in combinato disposto con l’articolo 29 LCEG. Per quanto concerne il Tribu- nale amministrativo federale, la base legale non deriva direttamente dalla PA, ma dall’articolo 37a della legge del 17 giugno 200521 sul Tribunale amministrativo fede- rale.
Cpv. 1 e 2
I tribunali e le autorità sono tenuti a digitalizzare nel formato PDF/A i documenti fisici loro trasmessi. Questi documenti PDF/A devono poi essere convertiti mediante uno strumento di riconoscimento ottico dei caratteri (optical charachter recognition [OCR]) in documenti consultabili e modificabili: l’OCR converte le lettere scritte a mano o stampate in dati leggibili elettronicamente. Il riconoscimento ottico dei caratteri mi- gliora l’efficienza, facilitando il salvataggio, la ricerca e il trattamento. Non è necessa- rio che la ricerca tramite riconoscimento ottico dei caratteri sia accurata al
100 per cento, ma deve essere automatizzata secondo il principio del «best effort». Ad esempio, a seconda della grafia il riconoscimento ottico dei caratteri non sarà molto accurato per i testi scritti a mano (ad esempio un testamento).
I documenti digitalizzati secondo il presente articolo sono considerati la versione de- terminante (cfr. art. 29 cpv. 3 LCEG).
I documenti elettronici devono avere una profondità di colore di almeno 8 bit (con 256 gradazioni di colore o di grigio) e una risoluzione di 300 DPI, per garantire chia- rezza e leggibilità. Se necessario, ad esempio nel caso di originali a colori o detta- gliati, è necessario prevedere valori più elevati (p. es. 24 bit di profondità di colore o 600 DPI). Questi standard minimi di qualità garantiscono documenti nitidi anche in caso di ingrandimento o stampa.
Cpv 3
Le autorità devono effettuare un adeguato controllo di qualità per garantire che i do- cumenti digitalizzati corrispondano all’originale, sia dal punto di vista visivo (p. es. lay- out, immagini) che dal punto di vista del contenuto (p. es. accuratezza del testo). Si possono così prevenire errori quali pagine mancanti, parti poco chiare o illeggibili e
21 RS 173.32