Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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Svizzera. Ciò riguarda in particolare gli avvocati dell’UE che possono rappresentare le parti anche dinanzi ai tribunali svizzeri e utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica senza dover designare un recapito in Svizzera (p. es. art. 11b cpv. 1 PA e art. 39 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 200515 sul Tribunale federale [LTF] nella versione della LCEG).

Chi dispone di un mezzo d’identificazione elettronico per persone fisiche (e-ID), può creare un login AGOV di livello 300 senza fornire ulteriori prove. Inoltre, l’e-ID sviz- zera dovrà essere accettata come mezzo d’identificazione conformemente all’arti- colo 24 della legge federale del 20 dicembre 202416 sul mezzo d’identificazione elet- tronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull’Id-e, LIdE). Non è pertanto necessario citare espressamente l’e-ID nell’ordinanza.

Potrebbero essere ammessi anche altri documenti di identità elettronici, ma dovreb- bero essere integrati nella piattaforma centrale ed eventualmente anche in altre piat- taforme. Ciò aumenterebbe tuttavia la complessità del sistema e comporterebbe ulte- riori costi. Poiché in via di principio ogni persona può ottenere un login AGOV di li- vello 300, non sono necessari ulteriori mezzi d’identificazione.

Cpv. 2

I Cantoni che usano altre piattaforme secondo l’articolo 4 LCEG devono utilizzare AGOV come servizio di autenticazione, o altri servizi equivalenti sotto il profilo qualita- tivo. Ai sensi della LIdE, devono inoltre accettare l’e-ID svizzera come mezzo di au- tenticazione.

Cpv. 3

Secondo l’articolo 21 LCEG, gli utenti che utilizzano una piattaforma mediante l’appli- cazione di un’autorità non sono tenuti ad autenticarsi sulla piattaforma se il gestore della piattaforma li ha autorizzati ad accedervi direttamente. Ci vorrà del tempo prima che tutte le autorità interessate colleghino le loro applicazioni alla piattaforma me- diante un’interfaccia. È inoltre ipotizzabile che le piccole autorità che comunicano solo sporadicamente tramite la piattaforma continuino a utilizzare il login web della piatta- forma. In questi casi è opportuno che i gestori delle piattaforme possano accettare anche altri fornitori di identità, ad esempio cantonali, purché questi ultimi offrano un livello di protezione adeguato. I gestori non hanno l’obbligo di accettare questi altri fornitori d’identità.

15 RS 173.110

16 FF 2025 20