Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 2
Questo capoverso precisa le indicazioni minime che devono figurare sulle ricevute: il tipo di ricevuta, il nome del mittente e quello del destinatario, compreso l’indirizzo sulla piattaforma. Se il mittente agisce per conto di un’organizzazione, va indicato an- che il nome di quest’ultima. Inoltre, la ricevuta di consegna deve indicare il nome, le dimensioni e il valore hash di ogni documento trasmesso. Sono indicati anche il nome e le dimensioni di quei documenti non trasmessi a causa del controllo antivirus.
Anche l’ora di trasmissione è un elemento importante. L’ora indicata sulla ricevuta corrisponde al momento dell’effettiva esecuzione dell’atto e non all’inizio o alla fine dei termini legali o procedurali. Se, ad esempio, il primo accesso a una notificazione è effettuato di domenica, tale momento viene riportato sulla ricevuta ed è determinante per la prova della data di notificazione (cfr. art. 20 cpv. 2terseg. PA nella versione della LCEG e le analoghe disposizioni parallele). Il momento della trasmissione deve essere indicato anche sulla ricevuta di mancato accesso.
Quando una persona invia o consulta un documento in virtù di un diritto concessole, non è il suo nome che figura sulla ricevuta ma il nome della persona per conto della quale agisce.
Le dimensioni e il valore hash dell’intero invio non vanno sommati, ma indicati sepa- ratamente per ogni documento trasmesso. Nel caso in cui diversi file sono trasmessi in un file zip, sulla ricevuta vanno indicati la dimensione e il valore hash di quest’ul- timo e non dei documenti in esso contenuti.
Se il controllo antivirus rileva software nocivi in uno o più documenti, questi ultimi non sono trasmessi ai destinatari (cfr. art. 14 cpv. 5) ma sono comunque elencati sulla ri- cevuta con solo il nome e le dimensioni. In questi casi è possibile omettere il valore hash, poiché tali documenti non vengono trasmessi e non è quindi possibile verifi- carne l’integrità.
Non occorre indicare il nome della piattaforma sulla ricevuta perché esso risulta dal sigillo apposto dalla piattaforma.
L’avamprogetto rinuncia a prescrivere che le ricevute debbano contenere anche indi- cazioni relative al successo, all’eventuale ritardo o all’interruzione della trasmissione. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 lettera a LCEG, una ricevuta di consegna viene emessa non appena il documento è stato trasmesso. Di conseguenza, prima che la trasmissione abbia avuto successo non può essere rilasciata alcuna ricevuta.
Cpv. 3-5
Da un lato le ricevute devono essere facilmente comprensibili, affidabili e avere valore probatorio per poter essere utilizzate nella pratica; dall’altro devono contenere dati leggibili elettronicamente, per consentire registrazioni automatiche nei sistemi degli utenti. Poiché è difficile soddisfare queste due esigenze con una sola ricevuta, è pre-