Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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Pertanto, secondo l’articolo 26 capoverso 5 il termine è pure rispettato quando

l’utente ha consegnato tutti i documenti in formato cartaceo alla posta o a una rappre- sentanza diplomatica o consolare.

Se i documenti e i loro allegati sono voluminosi, può risultare impossibile imbucarli in una buca delle lettere dopo la chiusura della posta. Per questa ragione l’articolo 26 capoverso 5 LCEG considera rispettato il termine nel caso in cui l’utente provi l’esi- stenza di documenti da presentare. Tale prova può essere fornita indicando la

somma dei valori hash dei documenti allegati alla lettera, in modo analogo a quanto indicato nelle ricevute di consegna. Tuttavia, ciò non esonera il destinatario dall’ob- bligo di imbucare i documenti o consegnarli a una rappresentanza diplomatica o con- solare entro i termini. Occorre inoltre utilizzare un algoritmo di hash sicuro, per esem- pio SHA-256, SHA-512, SHA-3, BLAKE2 e BLAKE3. Algoritmi obsoleti come MD5 o SHA-1 non vanno utilizzati, poiché non più sicuri.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’ordinanza non ha ulteriori ripercussioni sul personale oltre a quelle già esposte al numero 6.1 del messaggio sulla LCEG. Dal punto di vista finanziario, il messaggio ha già precisato che le spese d’esercizio e di sviluppo della piattaforma saranno finan- ziate mediante emolumenti e ampiamente compensate dai risparmi a medio e lungo termine.

Le unità amministrative della Confederazione dovranno inoltre aprire un conto sia sulla piattaforma centrale sia sulla piattaforma per le procedure amministrative e veri- ficarlo regolarmente, a meno che che vi accedano mediante un’interfaccia.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le considerazioni di cui al numero 6.1 valgono anche per i Cantoni e i Comuni, fermo restando che solo i tribunali, i ministeri pubblici e le autorità di polizia devono avere un conto sulla piattaforma centrale a partire dall’entrata in vigore. Le altre autorità canto- nali potranno, se necessario, accedere alla piattaforma successivamente, quando do- vranno comunicare per la prima volta con i tribunali, i ministeri pubblici o le autorità di polizia oppure con unità amministrative della Confederazione.

I Cantoni dovranno inoltre, se del caso, adeguare le basi legali che rimandano

all’OCE-PA o all’OCE-PCPE, poiché queste ordinanze saranno abrogate con l’entrata in vigore dell’AP-OCEP.