Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine
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vello di sicurezza il più uniforme possibile, che valga anche per le piattaforme se- condo la LCEG. L’articolo 13 si applica solo ai Cantoni, poiché le disposizioni della LSIn sono in ogni caso applicabili alla Confederazione.
Inoltre, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) eser- cita la vigilanza in materia di protezione dei dati sulle piattaforme (cfr. art. 27 cpv. 6 LCEG) e pertanto anche l’articolo 8 LPD è applicabile.
Art. 14 Scansione antivirus
Cpv. 1
In base alle regole in materia di protezione e sicurezza dei dati (art. 27 seg. LCEG), le piattaforme devono verificare la presenza di software nocivi nei documenti trasmessi. Per motivi linguistici l’avamprogetto usa le nozioni di «virus» e «scansione antivirus». Queste espressioni indicano in generale i software nocivi e l’individuazione di soft- ware nocivi. Maggiore è la dimensione dei documenti trasmessi, maggiori sono le ri- sorse necessarie per eseguire un controllo antivirus. Le piattaforme possono control- lare i documenti fino a una dimensione di 64 MB senza cali di prestazioni. Per questo motivo, tale dimensione viene introdotta come valore limite per un controllo antivirus ordinario.
Cpv 2
Quando sono trasmessi documenti le cui dimensioni superano i 64 MB, le piattaforme possono suddividerli in parti da 64 MB che sottopongono a un controllo antivirus. In questo caso sussiste il rischio che un software nocivo sia segmentato all’interno di un documento e che l’antivirus non possa quindi individuarlo correttamente. Per questo motivo, l’avamprogetto prevede di contrassegnare questi documenti, per avvisare il destinatario e permettergli di trattarli con la necessaria prudenza.
Cpv. 3
È anche possibile che documenti contenenti software nocivi vengano trasmessi inten- zionalmente, ad esempio nel caso in cui le autorità di perseguimento penale seque- strano computer o dispositivi mobili. I software nocivi contenuti in questi dispositivi fanno quindi parte dei mezzi di prova e non devono essere modificati. L’avamprogetto prevede pertanto che il gestore di una piattaforma, su domanda dell’utente, possa ri- nunciare alla scansione antivirus.
Il consenso da parte del gestore può essere dato verbalmente o per scritto o facendo salve le esclusioni di responsabilità, per esempio. Può essere concesso per una sola volta o per un periodo di tempo determinato o indeterminato. Di norma sarà dato per scritto o in un primo momento verbalmente in casi urgenti.