Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/79: Ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEP) · 38 pagine

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Cpv. 3

Nel caso di documenti con più firme o sigilli, il validatore deve indicare in modo detta- gliato quali di essi soddisfano i requisiti della FiEle o degli accordi internazionali. In- vece di una valutazione generica, l’utente (ad es. un’autorità) riceve un elenco detta- gliato degli elementi validi e di quelli non validi. Questa procedura facilita l’elabora- zione di documenti complessi come i contratti tra più parti, evita malintesi e aiuta a decidere se un documento può essere accettato nella sua interezza. Il validatore non fornisce tuttavia alcuna informazione sull’efficacia giuridica di un documento verifi- cato.

Cpv. 4

Nel caso di un sigillo di un’autorità, il validatore può comunicare che si tratta di un do- cumento di un’autorità e indicare per quale scopo tale documento è stato creato. Può ad esempio indicare se si tratta di una comunicazione ufficiale, di documenti della piattaforma di pubblicazione della Confederazione, di un estratto del casellario giudi- ziario o di documenti analoghi. Fornendo tali informazioni, il validatore agevola la classificazione dei documenti verificati e può aumentare l’efficienza.

Art. 14b Apposizione e validazione di firme e sigilli elettronici

Uno dei principali problemi riscontrati nell’ambito della validazione delle firme elettro- niche consiste nell’ampio margine di manovra lasciato dalle norme tecniche interna- zionali. Questa libertà è fonte di problemi, perché non è possibile tenere conto di ogni singola implementazione. Questa disposizione consente all’UFCOM di disciplinare chiaramente il processo di validazione e promuovere così la creazione di standard uniformi che garantiscano validazioni affidabili e riproducibili. Questa disposizione po- testativa non deve essere intesa come l’attribuzione all’UFCOM del mandato di disci- plinare il processo di validazione.

Se fosse necessario che l’UFCOM elabori norme relative al processo di validazione, esso dovrebbe tenere conto degli standard internazionali e limitare il disciplinamento agli ambiti in cui gli standard internazionali non prevedono regole chiare.

5 Commento all’articolo 26 capoverso 5 LCEG

L’articolo 26 capoverso 5 LCEG non è stato commentato nel messaggio perché è stato aggiunto durante i dibattiti parlamentari, nel cui ambito il Consiglio federale ha proposto di commentare la disposizione in seguito. Questo spiega l’aggiunta del pre- sente capitolo.

Il capoverso 5 intende offrire un mezzo supplementare, oltre a quello previsto dall’arti- colo 26 capoverso 1 LCEG, di rispettare il termine. Il capoverso 1 non consente infatti di coprire tutti i casi, ad esempio un’imminente assenza per ferie dell’utente che non può quindi attendere che la piattaforma sia nuovamente disponibile.