Rapport sur les résultats
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 33 pages
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Modifica ordinanze ammissione alla circolazione (OAC) e controllo della circolazione stradale (OCCS) Risultati della consultazione
«2 Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate
entro cinque giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio.
In entrambi i casi devono essere allegati la conferma scritta del sequestro e
il rapporto di polizia. In casi giustificati, il rapporto di polizia può essere
inviato subito dopo.»
111.47 Proposta di modifica art. 33 cpv. 2 P-OCCS (adeguare): FR
Francese (originale):
«2 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire saisis seront
transmis dans les cinq jours ouvrés à l’autorité chargée des retraits de
permis du canton de domicile. … L’attestation écrite, accompagnée d’une
brève description des faits, est jointe de saisie et le rapport de police seront
joints dans les deux cas. Le rapport de police pourra être fourni sans délai
aux autorités dans des cas motivés.»
Italiano:
«2 Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate
entro cinque giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio.
In entrambi i casi deve essere allegata la conferma scritta del sequestro
accompagnata da una breve descrizione dei fatti e il rapporto di polizia. In
casi giustificati, il rapporto di polizia può essere inoltrato subito dopo.»
111.48 Proposta di modifica art. 33 cpv. 2 P-OCCS (adeguare): LU
«2 L’invio all’autorità di revoca del Cantone di domicilio delle licenze di
circolazione e delle targhe sequestrate deve avvenire al più presto, ma al
più tardi entro cinque giorni lavorativi. In entrambi i casi devono essere
allegati la conferma scritta del sequestro e il rapporto di polizia. In casi
giustificati, il rapporto di polizia può essere inoltrato subito dopo.»
111.49 Proposta di modifica art. 33 cpv. 2 P-OCCS (stralciare): ZG
Stralciare capoverso.
Licenza di circolazione/targhe (domanda 2) Siete d’accordo con l’obbligo per la polizia di inviare la licenza di circolazione e le targhe ritirate entro tre giorni lavorativi all’autorità del Cantone di stanza del veicolo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS)? Commenti, osservazioni e richieste
Favorevoli (spuntare «SÌ» nel questionario)
ZH, BE, UR, GL, SO, BS, BL, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PLR, UDC, PSS, usam, USC, USS, SSV, KSSD, SVSP, Centre Patronal, VSSM, VSSA, SVLT, Handel Schweiz, VSBM, suissetec, transfair, metalsuisse, ACS, FMS, FREC, motosuisse, FRS, TCS, ASTAG, VFAS, Mobilità pedonale, SOB, transN, BLWE, FART, VCS, RoadCross, csa, SBV
112.10 La trasmissione diretta delle licenze di condurre e delle targhe all’autorità di AG, TG, GE, usam, AS-
revoca è efficiente. TAG, csa
112.11 Il termine di tre giorni lavorativi deve riferirsi solo alla conferma scritta del BE, AR, AI, GR, AG, NE
sequestro, alle licenze e alle targhe e non al rapporto di polizia (gli
accertamenti necessari richiedono spesso più tempo).
112.12 La data determinante ai fini del rispetto del termine di tre giorni lavorativi deve VD, SSV, KSSD, SVSP
essere quella della spedizione e non quella della ricezione da parte
dell’autorità di revoca. Gli elementi del rapporto di polizia che vanno inoltrati
all’autorità di revoca entro tre giorni lavorativi devono essere specificati
chiaramente (spesso i contenuti essenziali del rapporto di polizia non sono
ancora disponibili dopo tre giorni lavorativi).