Rapport sur les résultats

Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 33 pages

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Modifica ordinanze ammissione alla circolazione (OAC) e controllo della circolazione stradale (OCCS) Risultati della consultazione

«2 Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate

entro cinque giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio.

In entrambi i casi devono essere allegati la conferma scritta del sequestro e

il rapporto di polizia. In casi giustificati, il rapporto di polizia può essere

inviato subito dopo.»

111.47 Proposta di modifica art. 33 cpv. 2 P-OCCS (adeguare): FR

Francese (originale):

«2 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire saisis seront

transmis dans les cinq jours ouvrés à l’autorité chargée des retraits de

permis du canton de domicile. … L’attestation écrite, accompagnée d’une

brève description des faits, est jointe de saisie et le rapport de police seront

joints dans les deux cas. Le rapport de police pourra être fourni sans délai

aux autorités dans des cas motivés.»

Italiano:

«2 Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate

entro cinque giorni lavorativi all’autorità di revoca del Cantone di domicilio.

In entrambi i casi deve essere allegata la conferma scritta del sequestro

accompagnata da una breve descrizione dei fatti e il rapporto di polizia. In

casi giustificati, il rapporto di polizia può essere inoltrato subito dopo.»

111.48 Proposta di modifica art. 33 cpv. 2 P-OCCS (adeguare): LU

«2 L’invio all’autorità di revoca del Cantone di domicilio delle licenze di

circolazione e delle targhe sequestrate deve avvenire al più presto, ma al

più tardi entro cinque giorni lavorativi. In entrambi i casi devono essere

allegati la conferma scritta del sequestro e il rapporto di polizia. In casi

giustificati, il rapporto di polizia può essere inoltrato subito dopo.»

111.49 Proposta di modifica art. 33 cpv. 2 P-OCCS (stralciare): ZG

Stralciare capoverso.

Licenza di circolazione/targhe (domanda 2) Siete d’accordo con l’obbligo per la polizia di inviare la licenza di circolazione e le targhe ritirate entro tre giorni lavorativi all’autorità del Cantone di stanza del veicolo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS)? Commenti, osservazioni e richieste

Favorevoli (spuntare «SÌ» nel questionario)

ZH, BE, UR, GL, SO, BS, BL, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PLR, UDC, PSS, usam, USC, USS, SSV, KSSD, SVSP, Centre Patronal, VSSM, VSSA, SVLT, Handel Schweiz, VSBM, suissetec, transfair, metalsuisse, ACS, FMS, FREC, motosuisse, FRS, TCS, ASTAG, VFAS, Mobilità pedonale, SOB, transN, BLWE, FART, VCS, RoadCross, csa, SBV

112.10 La trasmissione diretta delle licenze di condurre e delle targhe all’autorità di AG, TG, GE, usam, AS-

revoca è efficiente. TAG, csa

112.11 Il termine di tre giorni lavorativi deve riferirsi solo alla conferma scritta del BE, AR, AI, GR, AG, NE

sequestro, alle licenze e alle targhe e non al rapporto di polizia (gli

accertamenti necessari richiedono spesso più tempo).

112.12 La data determinante ai fini del rispetto del termine di tre giorni lavorativi deve VD, SSV, KSSD, SVSP

essere quella della spedizione e non quella della ricezione da parte

dell’autorità di revoca. Gli elementi del rapporto di polizia che vanno inoltrati

all’autorità di revoca entro tre giorni lavorativi devono essere specificati

chiaramente (spesso i contenuti essenziali del rapporto di polizia non sono

ancora disponibili dopo tre giorni lavorativi).