Rapport sur les résultats
Consultation 2021/52: Modification de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière · 33 pages
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Modifica ordinanze ammissione alla circolazione (OAC) e controllo della circolazione stradale (OCCS) Risultati della consultazione
1 Introduzione
1.1 Punti essenziali del progetto e principali proposte di modifica
Il progetto mira ad attuare due mozioni trasmesse: la prima (17.4317 Caroni) chiede di accelerare le procedure connesse al ritiro da parte della polizia delle licenze per allievo conducente o di condurre e concedere più diritti ai titolari nella procedura di revoca preventiva; la seconda (17.3520 Graf-Litscher) propone che le autorità cantonali possano autorizzare gli autisti a guidare ai fini dell’esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o di condurre. Entrambe le mozioni concernono procedura e modalità di revoca della licenza e vengono pertanto attuate contemporaneamente attraverso la modifica delle ordinanze sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e sull’ammissione alla circolazione (OAC).
In adempimento della mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione
stradale», le procedure connesse alla revoca della licenza di condurre verranno accelerate e rese più trasparenti introducendo l’obbligo per la polizia di trasmettere il documento ritirato entro tre giorni lavorativi all’autorità di revoca cantonale. Quest’ultima dovrà disporre la revoca entro dieci giorni lavorativi dal ritiro («sequestro») o, in caso contrario, restituirlo al titolare almeno a titolo provvisorio, ad esempio se, decorso il termine previsto, non si hanno ancora elementi sufficienti, come i risultati dell’analisi del sangue, per dubitare seriamente dell’idoneità alla guida dell’interessato e disporre quindi una revoca preventiva.
L’autorità cantonale che ha disposto la revoca preventiva dovrà, su domanda scritta della persona interessata, rivalutarla ogni tre mesi mediante decisione impugnabile. La decisione in merito alla rivalutazione deve avvenire entro 20 giorni lavorativi.
L’autorità potrà garantire la riservatezza dei privati che segnalano i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona soltanto a condizione dimostrino il sussistere di un interesse degno di protezione.
La mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti» chiede una
maggiore distinzione tra ambito privato e professionale in materia di revoche, dato che chi guida a titolo professionale spesso rischia, oltre alla sospensione della patente, anche la perdita del posto di lavoro: occorre ridurre questo rischio affinché il provvedimento abbia ripercussioni comparabili per tutti gli interessati. In adempimento della mozione, l’autorità cantonale potrà pertanto autorizzare gli autisti a guidare per esercitare la propria attività durante il periodo di revoca, ma solo in caso di infrazioni lievi e purché la patente non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti.
1.2 Procedura di consultazione
Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione il 21 aprile 2021. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, le conferenze e le organizzazioni intercantonali del settore, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le organizzazioni mantello nazionali dell’economia e dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, i laboratori riconosciuti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) come pure altre associazioni, organizzazioni e cerchie interessate. La consultazione si è conclusa l’11 agosto 2021. Agli interpellati sono stati messi a disposizione i seguenti documenti:
• lettera d’accompagnamento concernente l’avvio della procedura di consultazione;
• due disegni d’ordinanza (OAC, OCCS);
• rapporto esplicativo;