Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
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1.3.6 Coordinamento con altre attività all’estero promosse dalla Confederazione
Il Consiglio federale ritiene che la nuova società debba coordinare le proprie attività con altri enti pubblici e privati sostenuti finanziariamente dalla Confederazione e interessati dalla promozione della Svizzera all’estero. Questi ultimi provvederanno anche a informare la nuova società sulle loro attività e a coordinarle con la stessa al fine di ottimizzare la promozione della Svizzera e dei suoi vari settori d’attività.
Per quanto riguarda le organizzazioni pubbliche e private che intervengono solo indirettamente nella promozione della Svizzera e che operano in settori affini quali le relazioni commerciali con l’estero nell’ambito della promozione delle esportazioni, determinati progetti culturali con l’estero, la presenza dei media all’estero o lo sport, è necessaria una collaborazione per progetti limitata a casi specifici. La società competente per la promozione della Svizzera provvede in tale ambito al coordinamento della presenza svizzera all’estero. Possono anche essere adottati provvedimenti istituzionali che consentano di discutere i programmi, le iniziative e la presenza all’estero con i promotori non integrati nella nuova organizzazione. Sarà anche possibile istituire una commissione specializzata che riprenda i compiti svolti finora dalla Commissione di coordinamento di Presenza Svizzera.
Vi sono però dei settori che devono rimanere al di fuori del coordinamento della
promozione della Svizzera. Ad esempio, le attività basate sulla reciprocità del Centro di competenza per la politica culturale estera del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che perseguono obiettivi di politica esterna, e i programmi bilaterali per fasce geografiche di Pro Helvetia. Queste attività, realizzate in stretta collaborazione con artisti, organizzatori di manifestazioni, istituzioni culturali e rappresentanze svizzere all’estero, hanno indubbiamente un influsso sull’immagine
della Svizzera nel mondo. L’attività culturale è però un bene autonomo che non
può essere pubblicizzato. La concezione odierna della cultura in Svizzera non permette di considerare lo scambio culturale come una componente della promozione della Svizzera all’estero nel senso del presente progetto. L’attuale riorganizzazione della politica culturale prevede la soppressione del mandato assegnato a Pro Helvetia di «curare i rapporti con l’estero, segnatamente mediante una propaganda volta a favorire la comprensione del patrimonio culturale e spirituale svizzero» (art. 2 lett. d della legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia»; RS 447.1). Tale concezione della cultura vale anche per le presenze all’estero sostenute dall’Ufficio federale della cultura in campo cinematografico e alle manifestazioni biennali. Pertanto, i mandati e le istituzioni culturali non sono vincolati alla promozione della Svizzera. Questa delimitazione di fondo non significa che nella promozione della Svizzera all’estero non si possa dare risalto alla varietà culturale del Paese quale sua caratteristica distintiva.
Simili considerazioni devono estendersi anche all’attività di Swissinfo. Quest’ultima è un’unità aziendale della SRG SSR idée suisse , la società di radiotelevisione che, in base all’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (RS 784.40), ha il compito di consolidare i contatti con gli Svizzeri all’estero e di promuovere la comprensione della Svizzera al di fuori dei confini nazionali. Swissinfo, in linea con la politica della SRG SSR, difende il principio della libertà dei giornalisti. L’istituzione, che beneficia del sostegno