Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine

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Di conseguenza, nell’esercizio di attività rette dal diritto privato si devono applicare anche le disposizioni di diritto privato concernenti la responsabilità e l’applicazione della legge sulla responsabilità5 va espressamente esclusa6. In linea di principio, quindi, l’istituto deve rispondere dei danni nella misura in cui la persona danneggiata può provare la colpa, ossia l’intenzione, una colpa leggera o una colpa grave (danno dovuto a negligenza7). In caso di regresso anche gli organi e i collaboratori sono chiamati a rispondere e questo già per una colpa leggera. La responsabilità del personale dell’istituto è quindi conforme anche alle condizioni d’impiego rette dal diritto privato (art. 11).

2.5 Finanze (Sezione 4)

Art. 13 Finanziamento

Il capoverso 1 introduce la norma di competenza per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione. Esso sancisce un diritto al finanziamento di base dell’istituto. La Confederazione accorda all’istituto contributi annuali nell’ambito dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali il limite di spesa mediante decreto federale semplice.

Nel capoverso 2 è previsto l’obbligo per l’istituto di procurarsi anche fondi presso terzi. Gli viene conferita la possibilità di estendere la base finanziaria con contributi di terzi interessati per le prestazioni fatturabili di informazione, consulenza e marketing, con i proventi di sponsorizzazioni e vendite e con gli introiti derivanti da attività commerciali e contributi volontari.

Art. 14 Tesoreria

Per amministrare la propria liquidità l’istituto si aggrega alla tesoreria centrale della Confederazione. La Confederazione può dotare l’istituto di capitale di terzi al fine di garantirne la solvibilità. In compenso, l’istituto investe i suoi fondi eccedenti presso la Confederazione. Su questi fondi la Confederazione paga interessi conformi alle condizioni di mercato. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra la Confederazione e l’istituto.

5Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri

delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità; LResp; RS 170.32).

6Un disciplinamento simile si trova nell’articolo 16 della legge sull’organizzazione delle

poste (RS 783.1, Messaggio del 10 giugno 1996 concernente una legge

sull’organizzazione delle poste e una legge sull’azienda di telecomunicazioni, FF 1996 III 1201 spec. n. 212.61) e nell’articolo 18 della legge sull’azienda di telecomunicazione (RS 784.11). L’esclusione dell’applicabilità della LResp è espressamente prevista all’articolo

18 capoverso 2 della legge sull’azienda di telecomunicazioni. I compiti di promozione e di coordinamento scorporati nel settore della promozione della Svizzera sono considerati già oggi compiti d’interesse nazionale ma non compiti veri e propri dell’Amministrazione federale il cui adempimento soggiace alla LResp (DTF 107 Ib 5 segg. – Ufficio per l’espansione commerciale).

7 Anche il diritto privato prevede responsabilità causali come ad esempio la responsabilità del padrone di azienda (art. 55 CO) o del proprietario di un’opera (art. 58 CO).