Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
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adeguati alle norme del Codice delle obbligazioni. I rapporti di lavoro nell’ambito di Svizzera Turismo sono già oggi disciplinati dal Codice delle obbligazioni. Anch’essi saranno trasferiti al nuovo istituto. Le necessarie trattative con le associazioni del personale sono già state avviate (art. 333a CO e art. 33 cpv. 2 lett. d LPers). I principi di questo trasferimento devono essere regolati nelle disposizioni transitorie (art. 22).
L’istituto è tenuto, nonostante lo scorporo, a riprendere i principi fondamentali della politica del personale federale (cpv. 2). La Confederazione non rinuncerà alla sua funzione di controllo (controlling) e ai rapporti (reporting). Nell’ambito delle prescrizioni sugli stipendi dei quadri (art. 6a LPers), controlla in particolare gli stipendi e altre condizioni di lavoro finanziariamente rilevanti (art. 2). Con l’approvazione del regolamento del personale (art. 8 cpv. 3 lett. i), il Consiglio federale dispone di un importante strumento di controllo.
Il personale di Presenza Svizzera, LOCATION Switzerland e Svizzera Turismo è oggi assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. La previdenza professionale del personale continuerà ad essere retta dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione (cpv. 4). Conformemente alla nuova legge su PUBLICA2, l’istituto deve poter gestire una propria cassa di previdenza.
Nel presente avamprogetto di legge si esclude la possibilità di uscire da PUBLICA. Questa disposizione rispecchia i principi fissati nel messaggio concernente la legge su PUBLICA3. Nella fattispecie l’obbligo di affiliazione è giustificato dal fatto che l’istituto è finanziato per la maggior parte da contributi federali e solo in misura limitata da fondi di terzi e che pertanto – come avviene per i politecnici federali – la possibilità di fondare una propria cassa pensioni o di affiliarsi a un altro istituto di previdenza decade.
Occorre inoltre chiarire in un apposito articolo della legge che l’istituto è competente per tutti i beneficiari di rendite di Svizzera Turismo e delle unità amministrative scorporate (art. 23).
Art. 12 Rapporto giuridico e responsabilità
Questo articolo stabilisce che l’istituto agisce nei confronti dei suoi partner contrattuali in base al diritto privato (allo stesso livello). Nell’adempimento dei suoi compiti legali l’istituto è tenuto a rispettare i diritti fondamentali, e in particolare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità4.
Nella promozione della Svizzera si è già fatto ricorso finora a forme di diritto privato, ad esempio per la realizzazione di progetti affidati a terzi. La novità è che i rapporti giuridici dell’istituto sono ora espressamente assoggettati al diritto privato. I rapporti giuridici della Confederazione con l’istituto (obiettivi strategici, eventuale richiesta di prestazioni e altri rapporti giuridici inerenti al diritto in materia di sussidi) sono però ancora retti dal diritto pubblico.
2 FF 2005 5171
3 Articolo 9 della legge sulla CPC (RS 172.222.0) e articolo 32a cpv. 2, secondo periodo, del disegno di legge su PUBLICA (FF 2005 5263)
4 GAAC 67.132 consid. 6 con ulteriori riferimenti.