Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
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Nel capoverso 2 viene conferita all’istituto la possibilità di organizzarsi autonomamente. Il legislatore deve accordare la necessaria libertà di manovra dal punto di vista organizzativo e finanziario. L’istituto deve potersi adeguare costantemente alle nuove esigenze e alle richieste dei soggetti ai quali è rivolta l’attività pubblicitaria. Deve anche provvedere affinché la sua organizzazione possa adeguarsi ed evolversi in base ai mutamenti che intervengono nel settore della promozione della Svizzera. Questa disposizione è volta inoltre ad assicurare una gestione unitaria dell’organizzazione.
È prevista l’iscrizione dell’istituto al registro di commercio. Non è tuttavia necessaria l’introduzione di un’apposita disposizione nella legge.
La questione della sede del nuovo istituto sarà disciplinata nell’ordinanza.
Art. 3 Obiettivi
L’articolo 3 capoversi a - c stabilisce gli obiettivi che la Confederazione associa alla costituzione dell’istituto. Questi si fondano sui mandati legali delle organizzazioni integrate nell’istituto che si occupano della promozione dell’immagine, della promozione turistica e della promozione della piazza imprenditoriale nazionali. L’istituto rafforza l’immagine della Svizzera all’estero. Esso favorisce la comprensione delle peculiarità svizzere. Deve quindi presentare la Svizzera in tutta la sua varietà culturale, le sue attrattive e le sue prestazioni. L’istituto attira visitatori che imparano ad apprezzare i pregi della Svizzera e pagano per ricevere prestazioni, contribuendo in tal modo alla creazione di reddito e occupazione per la popolazione svizzera. Esso opera per far conoscere all’estero i pregi economici del Paese cosicché l’economia svizzera possa usufruire di nuove opportunità commerciali e le strutture economiche svizzere diventino più dinamiche grazie all’insediamento di imprese e a investimenti diretti.
2.3 Campo d’attività (Sezione 2)
Art. 4 Compiti
L’istituto unifica le attività promozionali dirette all’estero della Confederazione nei diversi settori e Dipartimenti e provvede a una presentazione sfaccettata ma coordinata della Svizzera all’estero. Esso trasmette all’estero conoscenze generali e informazioni sulla Svizzera. Inoltre garantisce la promozione turistica per tutto il Paese e sostiene i Cantoni nella promozione volta ad attrarre imprese estere. I suoi compiti sono descritti nel capitolo 1.4.2 della parte generale del presente rapporto e sono elencati in modo esaustivo nell’ordinanza.
Art. 5 Coordinamento
Il capoverso 1 obbliga l’istituto a coordinare la promozione della Svizzera a livello federale. Per motivi giuridici (unità della materia) non è possibile integrare nel nuovo istituto tutte le organizzazioni pubbliche e private operanti all’estero con il sostegno della Confederazione. Di conseguenza, negli ambiti in cui la promozione della Svizzera si sovrappone con altri settori affini, persisterà una necessità di