Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
coordinamento. L’istituto collabora con le organizzazioni non integrate, nell’ambito di progetti specifici, nel settore culturale, mediatico, agricolo, scientifico e sportivo, purché ciò avvenga nell’interesse della promozione della Svizzera. Può quindi
essere istituita una commissione specializzata per il coordinamento con le organizzazioni che non sono annesse all’istituto e non si occupano della promozione della Svizzera, ma che presentano dei punti di convergenza con
quest’ultima (v. 1.3.6 Coordinamento con altri aspetti promossi dalla Confederazione all’estero). Tale commissione può assumere compiti oggi affidati alla Commissione Presenza Svizzera. La collaborazione con i Cantoni svolge in tale contesto un ruolo particolare. Soprattutto nel settore della promozione della piazza imprenditoriale l’istituto intrattiene una stretta collaborazione strategica con la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) e una collaborazione operativa con i servizi cantonali per la promozione economica (gruppo di lavoro «Locarno»), che sono competenti per l’insediamento di imprese.
Il capoverso 2 conferisce all’istituto la possibilità di fondare delle società per adempiere i suoi compiti o di partecipare alle stesse. Attraverso la partecipazione in qualità di membri a queste società - che dovranno avere uno statuto di diritto privato
- possono così essere garantiti, ad esempio, i partenariati e le relative partecipazioni finanziarie di terzi di cui abbisogna la promozione della Svizzera.
Art. 6 Attività commerciali
L’istituto svolge attività commerciali nella misura in cui queste sono strettamente legate ai suoi compiti principali, non ne pregiudicano l’adempimento, non provocano distorsioni della concorrenza e coprono complessivamente perlomeno i costi. Tali attività potrebbero essere, ad esempio, la vendita di superfici pubblicitarie di stand informativi e fieristici in occasione di fiere turistiche specializzate e di pubblico organizzate dall’istituto con mezzi propri.
2.4 Organizzazione e personale (Sezione 3)
Art. 7 Organi
Il capoverso 1 designa gli organi dell’istituto.
Il capoverso 2 disciplina la nomina del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di revisione da parte del Consiglio federale. I membri del consiglio d’amministrazione sono nominati per quattro anni. Il mandato può essere rinnovato due volte.
Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale il diritto di revocare gli organi che ha nominato.
Art. 8 Consiglio d’amministrazione
Il capoverso 1 limita a un massimo di nove il numero di membri del consiglio d’amministrazione, i quali devono essere esperti nel campo d’attività dell’istituto. Non è prevista una rappresentanza dell’Amministrazione federale nel consiglio d’amministrazione.