Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
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consultazione e informazione. Al termine dell’anno d’esercizio l’istituto deve pertanto presentare, conformemente al capoverso 2, i seguenti documenti:
- i rapporti (intermedi) del consiglio d’amministrazione sul conseguimento degli obiettivi strategici,
- il rapporto di gestione e il conto annuale del consiglio d’amministrazione,
- il rapporto di verifica dell’ufficio di revisione esterno a sgravio del consiglio d’amministrazione (se non è compreso nel rapporto di gestione).
Il capoverso 3 obbliga l’istituto ad autorizzare il Consiglio federale a consultare i documenti di gestione e a informarlo sull’attività svolta.
Inoltre, i rapporti del Controllo federale delle finanze (CDF) concernenti un’eventuale verifica delle finanze dell’istituto saranno messi a disposizione del Consiglio federale o del DFE.
Sono fatte salve l’alta vigilanza del Parlamento e del CDF (cpv. 4).
Art. 18 Obiettivi strategici
Dal punto di vista dei contenuti, il Consiglio federale guida l’istituto perseguendo obiettivi strategici definiti a scadenze quadriennali. Esso concretizza gli obiettivi di ordine generale fissati all’articolo 3 facendo riferimento ai compiti descritti all’articolo 4. Il Consiglio federale stabilisce anche gli obiettivi aziendali secondo quanto indicato nella sezione 1.5.5 «Gestione mediante obiettivi strategici». Gli obiettivi strategici sono elaborati nell’ambito del messaggio quadriennale concernente il limite di spesa accordato all’istituto e presentati in tal modo alle Camere federali (cpv. 1).
Il conseguimento degli obiettivi è verificato dall’autorità di vigilanza in funzione dei programmi annuali e della pianificazione a medio termine dell’istituto nell’ambito del rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi strategici. Non è previsto un intervento diretto della Confederazione mediante l’approvazione della pianificazione annuale e a medio termine dell’istituto poiché, nel caso di un istituto indipendente, condurrebbe a un eccesso di regolamentazioni e quindi, di fatto, a una riduzione dell’autonomia accordata. L’istituto coinvolgerà invece nell’elaborazione dei programmi operativi le cerchie direttamente interessate e in particolare i promotori economici cantonali.
Art. 19 Valutazione
Il conseguimento degli obiettivi e dei compiti previsti dalla legge (art. 3 e 4) è valutato periodicamente. I risultati della valutazione completano il rapporto annuale (art. 17). Il servizio committente è l’istituto stesso oppure il Dipartimento. La valutazione dovrà inoltre indicare se gli obiettivi di efficacia e di risparmio sono stati rispettati. Nell’ambito della valutazione occorrerà anche esaminare se l’integrazione di altre organizzazioni e delle loro mansioni richieda un’estensione dei compiti dell’istituto al fine di garantire un adempimento ottimale dei compiti nell’intero settore della promozione della Svizzera.