Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine

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Il Consiglio federale nomina il presidente (cpv. 2).

Il consiglio d’amministrazione dirige l’istituto. Nomina il direttore, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale e degli altri membri della direzione. Sorveglia la direzione, provvede al controllo interno ed emana il regolamento interno (cpv. 3 lett. a – e).

Il consiglio d’amministrazione deve inoltre attuare gli obiettivi strategici del Consiglio federale e presentargli un rapporto sul loro conseguimento. A tale scopo, dopo avere consultato i partner operativi, approva il programma annuale, la pianificazione a medio termine e il preventivo.

Esso redige il conto annuale e il rapporto di gestione e li sottopone per approvazione al Consiglio federale. Emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale. Può inoltre adempiere altri compiti in conformità con il regolamento interno (cpv. 3 lett. f - j).

Art. 9 Direttore

Il direttore è responsabile della gestione nella misura in cui questa competenza non spetta al consiglio d’amministrazione. Organizza e dirige l’istituto, assume il personale e rappresenta l’istituto nei confronti di terzi.

Art. 10 Ufficio di revisione

Il Consiglio federale designa l’ufficio di revisione badando che il perito revisore nominato sia abilitato. L’ufficio di revisione verifica la contabilità, il conto annuale nonché il rapporto sugli obiettivi strategici e i programmi annuali (cpv. 1).

Esso presenta un rapporto sul risultato della sua verifica al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale (cpv. 2).

Per il resto, la posizione, i compiti e il rapporto dell’ufficio di revisione sono disciplinati per analogia secondo le citate disposizioni sulla società anonima (cpv. 3).

Art. 11 Personale

Nel capoverso 1 sono disciplinate le questioni concernenti il personale connesse al trasferimento nell’istituto delle organizzazioni interessate. Se la Confederazione delega a privati l’esecuzione di determinati compiti, i rapporti di lavoro con la Confederazione vengono trasferiti al soggetto giuridico assuntore. Il legislatore obbliga il soggetto giuridico assuntore, l’istituto responsabile della promozione della Svizzera, ad assumere i rapporti di lavoro (trasferimento dell’esercizio). Nell’ambito di questo trasferimento i rapporti di lavoro si inseriscono in un nuovo quadro giuridico. Per quanto riguarda Presenza Svizzera e LOCATION Switzerland, si passa dal diritto che disciplina la funzione pubblica (legge sul personale federale; LPers1) al Codice delle obbligazioni. I contratti di lavoro individuali devono essere

1 RS 172.220.1