Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine

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La pubblicazione del rapporto di gestione e del conto annuale garantisce che il Parlamento, quale autorità di alta vigilanza, sia tenuto regolarmente informato. Inoltre, il Consiglio federale o il Dipartimento competente, secondo la prassi in uso presso altre imprese pubbliche, presenta un rapporto sul conseguimento degli obiettivi strategici. Il Consiglio federale sottopone periodicamente il rapporto alla Commissione della gestione (CdG) e alla Commissione delle finanze (FIKO), come avviene anche in altre imprese pubbliche.

La valutazione e il rapporto previsti consentono di adempiere le richieste delle Camere federali.

2.7 Disposizioni transitorie e finali (Sezione 6)

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione delle leggi applicate a Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland determina lo scioglimento di queste organizzazioni. Essa coincide con l’entrata in vigore della nuova legge.

Art. 21 Trasferimento di diritti ed obblighi

Con l’entrata in vigore della legge l’istituto di diritto pubblico viene dotato di personalità giuridica propria e può quindi contrarre impegni a nome proprio e citare o essere citata in giudizio. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della legge e della conseguente costituzione dell’istituto nonché la data del trasferimento di attivi e passivi. Esso può approvare l’inventario dei diritti e degli obblighi trasferiti e il bilancio d’apertura. Queste operazioni vengono effettuate preferibilmente allo stesso tempo. Il trasferimento di attivi e passivi avviene nell’ambito di una successione legale universale. Non si applica la legge federale del 3 ottobre 200312 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio. L’esperienza acquisita nell’ambito di altri progetti ha mostrato che quando vengono costituite delle imprese può rapidamente insorgere la necessità di nuove regolamentazioni. Per tale motivo viene attribuita al Consiglio federale la competenza di adottare i provvedimenti necessari al trasferimento e di emanare le corrispondenti disposizioni.

Lo stato patrimoniale e i rapporti giuridici delle organizzazioni riunite vengono quindi trasferiti ex lege al nuovo istituto. Per quanto riguarda le due unità organizzative Presenza Svizzera e LOCATION Switzerland, il Consiglio federale deve accertarsi che tutti i beni patrimoniali e i rapporti giuridici dei Dipartimenti interessati vengano ceduti all’istituto. A tal fine approva un inventario dei beni e dei rapporti giuridici da trasferire, ad esempio nel settore del personale o delle infrastrutture informatiche e per ufficio.

12 Legge sulla fusione; LFus; RS 221.301