Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine

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- infine, le singole unità avranno, ad esempio, la possibilità di mantenere le reti esistenti tra la promozione della piazza economica della Confederazione e quella svolta dai Cantoni, o di svilupparne di nuove.

2 Parte speciale: Commento dell’avamprogetto di legge

2.1 Titolo e ingresso

Il titolo dell’avamprogetto di legge designa l’organizzazione che si occupa della promozione della Svizzera. Esso non pregiudica in alcun modo la definizione dell’identità e la forma della presentazione. Si potrebbero adottare senza problemi nomi composti sul modello di «Istituto svizzero per gli agenti terapeutici - Swissmedic». Conformemente agli articoli 54 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale gli affari esteri e l’economia estera competono alla Confederazione.

2.2 Disposizioni generali (Sezione 1)

Art. 1 Oggetto

La legge su Promozione Svizzera è una legge organizzativa che disciplina compiti, prestazioni e organizzazione di questa istituzione polisettoriale e interdipartimentale.

Art. 2 Forma giuridica

Nel capoverso 1 si propone la costituzione di un istituto di diritto pubblico per la promozione della Svizzera dotato di una personalità giuridica propria. Questa

forma giuridica è ritenuta adeguata poiché le organizzazioni riunite - le due unità amministrative Presenza Svizzera e LOCATION Switzerland e l’ente di diritto pubblico Svizzera Turismo - eseguono compiti d’interesse pubblico e sono finanziate prevalentemente con risorse fiscali generali. Essa garantisce alla Confederazione sufficienti diritti di informazione e di intervento e nel contempo consente alla nuova società di svolgere attività rivolte al mercato. Questa forma giuridica comporta l’eliminazione della struttura per affiliazione oggi esistente presso Svizzera Turismo, che potrebbe tuttavia essere mantenuta sotto un'altra forma (v. commento all’art. 5 cpv. 2).

(Le disposizioni relative all’istituto proposte nel presente avamprogetto di legge si rifanno strettamente a quelle della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni, ASRE, stato 16 maggio 2006), che per la riorganizzazione dell’ASRE prevede altresì la costituzione di un istituto di diritto pubblico, e alle disposizioni della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN, FF 2006 2713). Si garantisce in tal modo il saldo riferimento alla più recente giurisprudenza (diritto dell’organizzazione) concernente gli scorpori e alle direttive inerenti alla politica praticata dalla Confederazione in veste di proprietario.)