Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
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Art. 15 Rendiconto
L’istituto redige il suo rendiconto con i quattro elementi di base usuali che sono: il conto del flusso di fondi, il conto economico, il bilancio e l’allegato (cpv. 1). Nel capoverso 2 sono menzionati i quattro principi contabili generali.
Affinché la contabilità dell’istituto sia facilmente comprensibile per tutti i gruppi interessati, il capoverso 3 prevede l’obbligo per l’istituto di pubblicare in modo esaustivo le norme derivanti dai principi contabili generali (cpv. 2). Questa pubblicazione implica anche il rispetto delle norme indicate.
Per poter verificare se è stato effettuato illecitamente un sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali accessorie (art. 6 cpv. 2) l’istituto deve tenere una contabilità separata (cpv. 4).
Art. 16 Imposte
L’articolo 62d della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)8 dispone l'esenzione da qualsiasi imposta cantonale e comunale per la Confederazione e per i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti.
Per l’imposizione federale vale quanto segue: l’istituto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni fornite in base al diritto privato e in concorrenza con fornitori privati conformemente all’articolo 23 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)9. Il legislatore ha inoltre rinunciato ad esentare la Confederazione e i suoi istituti dall’obbligo fiscale soggettivo dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, ragione per cui sono fatte salve anche la legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva10 e la legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo11.
2.6 Tutela degli interessi della Confederazione (Sezione 5)
Art. 17 Vigilanza
Le Camere federali esigono l’assoggettamento della promozione della Svizzera alla vigilanza di un solo Dipartimento. Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 della LOGA il Consiglio federale controlla le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all’Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina nell’ambito delle sue competenze organizzative i dettagli concernenti l’esercizio delle sue funzioni (art. 24 LOGA). Può, in particolare, incaricare il DFE di assumere parzialmente o integralmente – secondo l’importanza politica e finanziaria - questo compito di vigilanza (cpv. 1).
Per poter adempiere la sua funzione di controllo e di direzione il Consiglio federale, o il DFE su incarico di quest’ultimo, deve poter disporre dei necessari diritti di
8 LOGA; RS 172.010
9 Legge sull’IVA; LIVA; RS 641.20
10 LIP; RS 642.21
11 LTB; RS 641.10