Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/18: Legge federale su Promozione Svizzera · 36 pagine
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Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro
Nell’ambito del trasferimento di Svizzera Turismo, Presenza Svizzera e LOCATION Switzerland al nuovo istituto, i rapporti di lavoro passano per legge dal precedente al nuovo datore di lavoro. L’organo competente dell’Amministrazione in materia di impieghi non deve disdire i rapporti di lavoro dei dipendenti di Svizzera Turismo, Presenza Svizzera e LOCATION Switzerland e il nuovo organo responsabile non deve riassumerli. I collaboratori interessati hanno tuttavia la possibilità di rifiutare il trasferimento dei loro rapporti di lavoro conformemente all’articolo 333 capoverso 2 CO. In questo caso, i rapporti di lavoro cessano alla scadenza del termine di disdetta legale stabilito dalla legge sul personale federale, rispettivamente dal Codice delle obbligazioni. Dopo la costituzione dell’istituto, i costi risultanti fino alla scadenza del termine di disdetta sono assunti dall’istituto.
I rapporti di lavoro passano parzialmente da un regime di diritto pubblico a un regime di diritto privato. I dipendenti ricevono di conseguenza un nuovo contratto di lavoro di diritto privato con le nuove condizioni di assunzione, che dovranno approvare.
In caso di proseguimento dei rapporti di lavoro, è riconosciuto per un anno il diritto al mantenimento dello stipendio anteriore. Il raggruppamento delle tre autorità andrà di pari passo con l’istituzione di una nuova struttura organizzativa, che può comportare la modifica del settore di lavoro e della funzione. Le persone interessate non possono far valere alcuna pretesa fondata su questi cambiamenti nei confronti del loro precedente datore di lavoro.
Spetta al consiglio d’amministrazione o alla direzione decidere se effettuare procedure di candidatura. È il caso, di norma, se sono riunite funzioni esistenti o se sono create nuove funzioni.
Qualsiasi ristrutturazione comporta vincitori e perdenti. Se, in determinati casi, fosse impossibile giungere a una situazione soddisfacente per entrambe le parti, l’istituto cercherà una soluzione socialmente sostenibile per gli interessati.
Art. 23 Datore di lavoro competente
Questa norma chiarisce che l’istituto è il datore di lavoro competente per tutti i beneficiari attuali di rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti di Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland e che esso riprende di conseguenza tutti gli obblighi del datore di lavoro. Lo stesso vale per le invalidità subentrate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Ciò corrisponde anche alla regolamentazione prevista nel nuovo disegno di legge su PUBLICA e nel disegno di modifica della legge sul personale federale, attualmente all’esame del Parlamento. Tutti i beneficiari di rendite seguiranno gli assicurati attivi nella cassa di previdenza dell’istituto.
Art. 24 Modifica del diritto vigente
L’istituto è soggetto alla legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici poiché riprende gli attuali compiti di Presenza Svizzera e LOCATION Switzerland.