Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
II
Disposizione transitoria della modifica del xx.xx.200719
1 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15’000 franchi per ogni persona la cui decisione sull’asilo o l’allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se presumibilmente non ha ancora lasciato la Svizzera. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.
2 La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3’500 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.
3 Le somme forfettarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008.
4 Il fattore della struttura familiare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percentuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati dell’Ufficio federale.
5 Per i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sottostanno all’obbligo del contributo speciale giusta l’articolo 86 della legge, il periodo dall’assunzione della prima attività lucrativa sottostante all’obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell’obbligo di pagare il contributo speciale.
6 I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l’articolo 16 OAsi 2 nella versione dell’11 agosto 1999, sono computati interamente sull’obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all’obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio.
7 Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della legge sull’asilo nella versione del 26 giugno 1998 e 14c capoverso 6 LDDS sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto calcolo degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computati interamente sull’obbligo di pagare il contributo speciale fino all’importo massimo del contributo speciale di 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che eccedono l’importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull’obbligo del contributo speciale del coniuge.
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