Avamprogetto OAsi2
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 22 pagine
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Ordinanza 2 sull'asilo
Titolo precedente l’art. 31
Capitolo 2: Spese amministrative
(art. 91 cpv.2bis LAsi)
Art. 31 Spese amministrative per richiedenti l’asilo e persone bisognose
di protezione non titolari di un permesso di dimora
1 Sono considerate spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall’esecuzione della legge e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.
2 La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L’importo è calcolato secondo la formula P x G x Y:100, ove s’intende:
P = somma forfettaria unica per persona;
numero delle domande d’asilo e numero delle persone riconosciute G = come bisognose di protezione conformemente alla banca dati dell’Ufficio federale.
Y = chiave di riparto determinante secondo l’articolo 27 della legge
3 L’importo forfettario previsto dal capoverso 2 variabile P ammonta a 1’100 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo ’al 31 ottobre 2007. L’Ufficio federale lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 40 cpv. 2
2 I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo terzo.
Sezione 1: Programmi d’occupazione e di formazione
(art. 91 cpv. 1 LAsi)
Abrogata
Art. 41-43
Abrogati
Art. 44 cpv. 2
2
Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l’attività didattica e di ricerca nell’ambito dell’assistenza speciale alle persone traumatizzate.